Condominio

Il sottotetto è sempre comune se non risulta il contrario dal rogito

di Luana Tagliolini

Il sottotetto si presume di proprietà del condominio se non risulta il contrario dal titolo.
Principio ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 233/2016, che ancora una volta viene coinvolta a discutere sulla proprietà del sottotetto, non sempre pacifica.
Nonostante la riforma del 2012 abbia integrato l'articolo 1117 codice civile con tale bene quando per le caratteristiche strutturali e funzionali sia destinato all'uso comune, dubbi non dovrebbero sorgere neanche quando la condominialità del bene è riconosciuta dal regolamento di condominio.
Così quando il sottotetto, inteso come vano non calpestabile né abitabile, svolge soltanto la funzione isolante e protettiva dell'appartamento dell'ultimo piano, per preservarlo dal caldo e dal freddo si considera una pertinenza di quest'ultimo; negli altri casi in cui il sottotetto sia un vano o solo calpestabile (come le soffitte) o anche abitabile (come le mansarde), in mancanza di diverse disposizioni, si presume comune.
Nella fattispecie in esame, un condomino proprietario dell'appartamento dell'ultimo piano in occasione dei lavori di ristrutturazione aveva annesso illegittimamente una porzione del sottotetto.
Il condominio chiedeva di essere reintegrato nel possesso del bene comune coinvolto nelle opere intraprese dal ricorrente.
Di tali intenzioni il condomino aveva informato ripetutamente il condominio tramite l'amministratore, pensando, che fosse sufficiente per poterlo accorpare.
Dello stesso parere, però, non è stata la Suprema Corte per la quale era irrilevante tale animus dell'occupante, tanto da considerare l'attività di impossessamento del bene, posta in essere dal ricorrente, contraria alla volontà, “seppur presunta”, degli altri condomini, dando vita ad uno spoglio violento ex articolo 1168 codice civile.
Inoltre, precisano gli stessi giudici, in mancanza di contrarie indicazioni rilevabili dal titolo di provenienza, la natura comune ex articolo 1117 codice civile del sottotetto si presume.
Per il sottotetto, inoltre, hanno ritenuto che non era necessaria la dimostrazione del possesso, ossia di attività materiale estrinsecantesi nell'effettivo utilizzo del bene da parte dei condomini, perché il sottotetto, per le sue caratteristiche e per la sua destinazione funzionale, è un bene per il quale l'esercizio del possesso da parte del condominio non richiede l'espletamento di un'attività materiale realizzandosi oggettivamente nel beneficio offerto dal bene stesso.

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