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Lo sconto in fattura va indicato nella fattura elettronica dell’impresa?

Con riferimento allo sconto in fattura di cui all'articolo 10 del Dl 34/2019 per ecobonus e sismabonus si chiede di sapere come, lo stesso, debba essere indicato all'interno della fattura elettronica.

di Michele Brusaterra

La domanda

Con riferimento allo sconto in fattura di cui all'articolo 10 del Dl 34/2019 per ecobonus e sismabonus si chiede di sapere come, lo stesso, debba essere indicato all'interno della fattura elettronica.

A cura di Smart24 Condominio

Come indicato dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura che contiene, nelle indicazioni, corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, co. 1, n. 2) ed i corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del Dl 34/2019, aveva precisato che l'importo dello sconto praticato, pari al contributo previsto, non riduceva l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed era necessario che fosse espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle citate previsioni normative.
Con l'approvazione della Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), è variata la disciplina relativa allo sconto in fattura. In particolare, è stato sostituito il co. 3.1 dell'art. 14 del D.L. 63/2013, nonché sono stati abrogati i co. 2, 3 e 3-ter, dell'art. 10 del D.L. 34/2019. A decorrere dal 1° gennaio 2020 risulta, quindi, abrogata la possibilità di fruire dello sconto in fattura con riferimento agli interventi rientranti nell'ambito di sismabonus ed ecobonus effettuati su singole unità immobiliari. La disciplina in esame, invece, risulta tuttora applicabile agli interventi di «ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015» di importo pari o superiore ad € 200.000 effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

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