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Infiltrazioni dal pianerottolo non coperto dal tetto comune

di Raffele Cusmai - Condominio24


L'art. 1125 statuisce il principio per il quale, le spese relative alla manutenzione delle opere di separazione del fondo inferiore da quello sovrastante sono a carico dei proprietari dei due piani. Solo la copertura del pavimento graverà esclusivamente sul proprietario superiore, così come l'altro condomino dovrà provvedere alle spese per l'intonaco, la tinta, la decorazione del soffitto.
Differentemente, qualora nel caso in cui si riconosca all'opera posta nella proiezione verticale la funzione di copertura dell'edificio, troverà applicazione l'art. 1126 c.c., ripartendosi le spese per un terzo in capo al condomino esclusivista e per i restanti 2/3 al condominio.
Tuttavia, qualora il proprietario esclusivo dell'immobile superiore, situato nella proiezione verticale, sia responsabile di danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sua proprietà alla sottostante e tale responsabilità abbia natura di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., le conseguenze del fatto illecito devono essere regolate esclusivamente ex artt. 2051 e 2056 c.c., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni a loro.
Pronunciandosi sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “In tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'art. 1125 c.c., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati” (Cass. civ. Sez II, 12.04.1999, n. 3568).

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