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Le condizioni tecniche per evitare i contabilizzatori

di Rffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Una relazione tecnica ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 18/07/2016, n.141 recante modifiche all'art. 9, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 04/07/2014 n.102 compilata da un tecnico specializzato, in nostro possesso, ci ha consentito di non adeguare l'impianto centralizzato alla nuova norma (con valvole termostatiche) non essendoci la convenienza, pertanto, sino ad oggi, continuiamo ad utilizzarlo senza aver apportato alcuna modifica. Nelle condizioni in cui siamo (e saremo) possiamo tranquillizzarci di non violare la legge?

Secondo le Linee Guida stilate dal Consiglio Nazionale Degli Ingegneri (“Linee guida informative e modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico economiche per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all'art.9, comma 5 del d. lgs n. 102/2014 come modificato dal d. lgs n. 141/2016) non si incorrere in alcuna sanzione pecuniaria im presenza delle condizioni che giustificano l'esonero dall'obbligo di installazione delle termovalvole. Si tratta di due condizioni: l'impossibilità tecnica e l'inefficienza in termini economici.
Rimandando al testo delle dette line guida, il CNI osserva che “il decreto prevede due condizioni esimenti dagli obblighi sopra richiamati, differenziate per tipologia di contabilizzazione, segnatamente nella lettera b, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene l'installazione di sottocontatori d'utenza e nella lettera c, comma 5 dell'art. 9 per quanto attiene l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante, nei casi ove non risulti verificata la fattibilità dell'installazione dei sottocontatori d'utenza.
La condizione esimente di cui alla lettera c) è dunque subordinata alla sussistenza della condizione esimente di cui alla lettera b), comma 5 dell'art. 9. Che ne quesito viene indicata come già integrata. Ebbene, l'esonero dall'obbligo di contabilizzazione diretta del calore con sottocontatori (art. 9, comma 5, lettera b) sussiste se l'installazione di tali sistemi non risulta efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

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