Lavori & Tecnologie

Sui certificati verdi il Gse non può inventarsi nuove regole fuori dalla legge

dalla Redazione

Dla Piper vince al TAR Roma contro il GSE per gli operatori delle FER (eolico, idroelettrico, biogas) nella transizione da certificati verdi (spettanti ai produttori dienergia rinnovabile, tra cui anche alcuni condomìni e supercondomìni di grandi dimensioni con terreni o tetti a disposizione) a incentivo.
Dal 2002, produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell'energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell'anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno. Quindi chi produce eneregia rinnovabile ha un ampio mercato cui cedere i certificati verdi maturati, corrispondenti ciascuno a 1 MWh di energia rinnovabile.
Dal 2016 il meccanismo dei Certificati Verdi è stato sostituito da una nuova forma di incentivo. Questo ha condotto a una serie di contenziosi che hanno fatto seguito a previsioni unilateralmente imposte dal GSE con la stipula di una convenzione per la commutazione dei Certificati Verdi a incentivo.
DLA Piper con un team composto dall'avv. Germana Cassar (partner) e dagli avvocati Mattia Malinverni, Andrea Leonforte e Immacolata Battaglino, ha ottenuto, nell'interesse di numerosi operatori attivi nella produzione di energia da fonte eolica, biogas e idroelettrica l'accoglimento dal TAR Roma dei ricorsi contro il GSE. Sono state così annullate queste previsioni del Gse.
Più in dettaglio, si legge nel comunicato di Dla Piper, Il TAR ha deciso che il GSE non ha il potere di introdurre nuove regole ma deve attendersi al disposto dell'art. 19 del DM 6 luglio 2012 che prevede la mera applicazione della formula matematica per la determinazione del valore della nuova tariffa incentivante in sostituzione dei Certificati verdi.
Il TAR ha inoltre osservato che il GSE non è in una posizione di terzietà e pertanto deve attendersi alle norme di fonte primaria o secondaria o comunque interloquire con l'ARERA a cui proprio l'art. 24 del D.lgs 28/2011 ha assegnato il precipuo compito di definire il contratto tipo tra operatori e GSE.

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