L'esperto rispondeLavori & Tecnologie

Dispersioni di calore individuate da una relazione tecnica

Matteo Rezzonico

La domanda

Sono proprietaria di un appartamento inserito in un condominio degli anni 60, dotato di riscaldamento centrale, ove è avvenuta la installazione di termovalvole e contabilizzatori. Il mio quesito riguarda i consumi involontari (quota fissa) e, principalmente, le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno normalmente ripartite in base ai millesimi di riscaldamento. Il mio appartamento è posto al primo piano, e il corrispondente piano terra è occupato da un negozio privo di riscaldamento (nel senso che i radiatori sono stati asportati). L'amministratore, nell'ultima assemblea, ha detto che solo l'attico e il piano terra possono rientrare nella categoria degli appartamenti "sbilanciati" da un punto di vista termico, escludendo così il mio appartamento, che pure ha sotto di sé locali privi di riscaldamento. È corretto quanto affermato dall'amministratore? In caso contrario, quale iter devo seguire per far valere le mie ragioni?

Il quesito richiederebbe una vera e propria consulenza, con l’esame della fattispecie in concreto e della conformazione del condominio, anche per accertare quali siano le dispersioni dovute alle strutture sia relative agli impianti, sia relative all’edificio, non potendosi dare una risposta solo teorica. Infatti, l’individuazione delle eventuali dispersioni - necessarie per la redazione delle tabelle millesimali di riscaldamento - non può essere lasciata al caso, ma deve passare attraverso una relazione tecnica asseverata. Si tenga, tra l’altro, presente che l’articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014 dispone che, quando i condomìni sono alimentati da teleriscaldamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento l’importo complessivo è suddiviso in base alla norma Uni 10200 e successive modifiche o aggiornamenti, e che, ove tale norma non sia applicabile o (addirittura) «laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento», è possibile «suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate».In ogni caso – sempre in termini generali - il rimedio contro una tabella di riscaldamento, o una ripartizione delle spese di riscaldamento, illegittima può essere l’impugnazione della delibera che l'ha approvata, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile (e previa istanza di mediazione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©