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In caso di ristrutturazioni importanti si può ricadere nella nozione di nuova costruzione

di Mario Finocchiaro

Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, anche ai fini della applicabilità dell'articolo 9 del decreto ministeriale n 1444 del 1968, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo la edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione della entità delle modifiche apportate al volume e ala collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente. Questo il principio espresso dalla sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza 30 giugno 2017 n. 16268 .

I precedenti - Non diversamente, rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente, Cassazione, sentenza 3 marzo 2008, n. 5741, che ha ritenuto legittima l'applicazione delle distanze dettata dalla suddetta disposizione ministeriale per i nuovi edifici, perché il confinante fabbricato era stato oggetto oltre che di concessione di ristrutturazione, anche di ampliamento, e ricostruito in posizione diversa da quella preesistente.
Per la precisazione, ancora, che nell'ambito delle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, Cassazione, sentenze 27 aprile 2006, n. 9637 e 26 ottobre 2000, n. 1412, in Riv. giur. edilizia, 2001, I, p. 189.
Sostanzialmente nella stessa ottica e, in particolare, per l'affermazione che nell'ambito delle opere edilizie la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, Cassazione, sentenza 14 aprile 2016, n. 7412, in Guida al diritto, 2016, f. 26, p. 44.
Per la precisazione, ancora, che la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto dell'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978, attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell'opera) e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere anche solo indirettamente, con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di ristrutturazione e di nuova costruzione e sui rimedi esperibili nei rapporti fra privati, Cassazione, sentenza 20 agosto 2015, n. 17043, in Riv. giur. edilizia, 2015, p. 1071.

Il concetto di ristrutturazione - Sempre in argomento si è precisato, in giurisprudenza:
- nell'ambito delle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria, Cassazione, sentenza 17 febbraio 2017, n. 4255, in Diritto & Giustizia, 2017, 20 febbraio, resa in una fattispecie in cui gli abbaini oggetto di contestazione avevano determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta e, conseguentemente, il giudice di merito aveva esattamente concluso che essi costituivano nuova costruzione;
- la deroga al rispetto delle norme sulle distanze tra le costruzioni è ammessa quando si tratti di interventi che comportano il recupero di un bene esistente già collocato a distanza inferiore a quella legale. Quando, invece, l'intervento, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al fabbricato, renda l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente, l'osservanza delle disposizioni sulle distanze recate dall'articolo 9, del Dm n. 1444 del 1968 si rende comunque necessaria e ciò in ragione dell'interesse protetto da dette disposizioni volte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, che potrebbero venire irrimediabilmente compromesse dalla creazione di malsane intercapedini. In base a questo orientamento, dunque, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che determinano la creazione di un fabbricato del tutto diverso devono essere realizzati nel rispetto delle norme dettate in materia di distanze, Tar Milano, sezione II, 30 novembre 2016, n. 2274, in Foro amm., 2016, p. 2707, che ha accertato che le prescrizioni dettate dall'articolo 9, del Dm n. 1444 del 1968 non erano state rispettate, in quanto l'immobile ricostruito è stato collocato ad una distanza inferiore a dieci metri dalla parete finestrata dell'edificio di proprietà del ricorrente e a meno di cinque metri dal confine;
- è legittimo il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia di un edificio residenziale crollato per esplosione dovuta a fuga di gas nel caso in cui il nuovo edificio progettato sia sostanzialmente coincidente, quanto a volume e sagoma, con quello crollato, senza che possa assumere rilevanza che il titolo edificatorio sia stato rilasciato a distanza di anni dal crollo dell'immobile e che sia stata realizzata una modesta traslazione lineare dell'edificio ricostruito, essendo queste circostanze non idonee e insufficienti ad impedire che la ricostruzione dell'edificio possa essere qualificata come ristrutturazione edilizia, Tar Torino, sez. II, 15 novembre 2016, n. 1410, in Redazione Giuffrè aministrativo, 2016;
- la ristrutturazione edilizia, consistente nella trasformazione di una finestra in porta finestra per l'accesso ad un preesistente lastrico solare, non comporta aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex articolo 873 Cc, Cassazione, sentenza 25 maggio 2016, n. 10873;
- ai fini del computo delle distanze, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico non rilevante, Cassazione sentenza 21 maggio 2016, n. 11049.

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