Lavori & Tecnologie

Via libera alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche

di Donato Palombella

Promuovere la diffusione degli autoveicoli elettrici privati è uno dei pilastri della lotta all'inquinamento atmosferico generato dai trasporti in ambito urbano. Purtroppo le auto elettriche hanno un tallone d'Achille: la scarsa autonomia. L'espansione dei veicoli elettrici infatti è ostacolata dalla scarsa diffusione delle colonnine, ovvero dei mezzi di ricarica.

Il Piano nazionale delle infrastrutture
Per rispondere agli obblighi europei, il Dl 83 del 22 giugno 2012 (decreto Sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 134 del 7 agosto 2012, ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale infrastrutturale, da varare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
Ma, in definitiva, in che cosa consiste questo Piano nazionale?
All'interrogativo risponde l'articolo 17-septies, comma 3, del decreto, stabilendo che «il Piano nazionale ha a oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti»; esso costituisce attuazione, nel nostro Paese, della politica dell'Unione europea volta a favorire la diffusione di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico. Detto più semplicemente, il PNI, partendo dall'esame del numero di veicoli elettrici in circolazione, definisce il numero di infrastrutture da realizzare entro il 2020, la loro tipologia (ricariche veloci, ricariche lente) e la loro dislocazione nel territorio. Il Piano ha l'obiettivo di garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali.
In primo luogo, occorre sottolineare che, come da tradizione, l'approvazione del piano è intervenuta con quasi un anno e mezzo di ritardo. Il decreto Sviluppo infatti, entrato in vigore ad agosto del 2012, prevedeva che il Piano dovesse essere emanato nei successivi 6 mesi (quindi entro febbraio 2013). Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri invece è intervenuto solo il 26 settembre 2014. Siamo in ritardo anche sugli aggiornamenti originariamente previsti entro il 30 giugno di ogni anno ed effettivamente intervenuti solo lo scorso 18 aprile 2016.
Sebbene la realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici costituisca, secondo l'Unione europea, obiettivo prioritario e urgente, gli interventi qualificati dalla legge come di immediata realizzazione sono appena alla fase iniziale, a quattro anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Questo almeno è il parere espresso dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 15/2016/G del 19 dicembre 2016, che fa il punto della situazione.
Il Piano prevede, nel breve periodo, di procedere alla realizzazione delle infrastrutture nelle aree urbane e successivamente nelle aree extraurbane e autostradali. Nel medio-lungo periodo, dovrebbero essere installati punti di ricarica elettrica di tipo "fast" in grado di garantire una ricarica in meno di 30 minuti.
Il Piano distingue la rete infrastrutturale in 3 macrocategorie:
-pubblica (accessibile a tutti);
-privata (accessibile solo ai privati);
-privata accessibile al pubblico (accessibile a tutti in determinate ore e/giorni).
Il Piano indica una serie di variabili dalle quali dipende l'individuazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica: popolazione residente, densità abitativa, estensione della superficie, popolazione attiva, tasso di motorizzazione percentuale del parco veicoli ad alimentazione elettrica (puri e ibridi) previsto in un determinato orizzonte temporale.
Il Piano prevede l'istituzione di una piattaforma unica nazionale, che dovrebbe raccogliere le informazioni relative alle infrastrutture pubbliche presenti a livello nazionale.

Il decreto Sviluppo del 2012…
Il decreto Sviluppo ha introdotto una serie di novità in materia di edilizia: si pensi, a titolo di esempio, alle detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, alle norme in materia di sportello unico per l'edilizia e alle semplificazioni procedurali relative al permesso di costruire.
Ma la novità più importante, peraltro rimasta solo sulla carta, riguarda la modifica dell'articolo 4 del Dpr 380/2001, in cui vengono inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter.
Nello specifico, il comma 1-ter (introdotto dall'art. 17-quinquies del decreto Sviluppo), per dare pratica attuazione al Piano nazionale delle infrastrutture, aveva previsto l'obbligo di installare le colonnine elettriche. In particolare, la norma imponeva ai comuni di adeguare, entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio subordinando il rilascio del titolo abilitativo dei lavori all'installazione di una colonnina per ciascun posto auto. L'obbligo doveva scattare per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia. La norma prevedeva altresì che, decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali».
In sostanza il decreto Sviluppo, attribuendo alle regioni specifici poteri repressivi, fissava dei termini inderogabili proprio per sottolineare l'importanza delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali opere inoltre venivano inquadrate all'interno delle urbanizzazioni primarie realizzabili in regime di esenzione dal contributo di costruzione.
Sta di fatto che il tempo è passato inesorabilmente e, con esso, i buoni propositi, senza che nessuno battesse ciglio.

… e il D.Lgs. 257/2016
Il legislatore ci riprova con il D.Lgs. 257 del 16 dicembre 2016. In particolare, l'articolo 15, modificando ancora una volta l'articolo 4 del T.U. dell'edilizia, di fatto ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore delle colonnine.
In realtà non si tratta di una proroga pura e semplice, in quanto l'obbligo di dotarsi delle infrastrutture viene esteso agli «edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative» e ai relativi interventi di ristrutturazione edilizia.
La norma precisa che sarà necessario provvedere alla «predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».

Le maggioranze condominiali
Il decreto Sviluppo (art. 17-quinquies, comma 2), al fine di agevolare l'installazione delle colonnine elettriche anche negli edifici privati già realizzati, prevede che, «fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 cod. civ., le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, commi 1, 2 e 3, codice civile».
L'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli all'interno di un condominio quindi richiede una preliminare delibera assembleare. In altre parole, si dovrà passare sempre per il tramite dell'assemblea, che però dovrà autorizzare i lavori con "quorum alleggeriti"; sia in prima sia in seconda convocazione, è prevista la maggioranza semplice dei condomini, purché titolari della metà dei millesimi di proprietà.
L'agevolazione sta nel fatto che non si applicano maggioranze qualificate.
E non finisce qui: in caso di mancato assenso del condominio, il singolo condomino, entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi, a proprie spese, purché il nuovo impianto non danneggi le parti comuni, non alteri la sicurezza o il decoro dell'edificio e non ostacoli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. È previsto anche il diritto di riscatto (come per l'installazione di nuovi ascensori): se gli altri condomini successivamente vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica installato e pagato solo da un condomino, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'impianto.

I costi da sostenere
Elettrico è bello, ma... quanto mi costa?
Ovviamente i costi cambiano da luogo a luogo ed è difficile fare delle stime; possiamo prevedere invece quali opere saranno necessarie.
Per potere installare una colonnina, in primo luogo, dovremo procedere al suo acquisto scegliendo tra quelle presenti in commercio. Occorrerà rivolgersi all'impiantista elettrico di fiducia, che dovrà attenersi alla scheda del prodotto seguendo le relative prescrizioni tecniche. In linea di principio, l'installazione di una colonnina di ricarica può essere installata senza grosse difficoltà da qualsiasi elettricista che abbia la necessaria esperienza.
Prima di tutto occorre portare una linea elettrica dedicata fino al punto in cui si desidera installare la stazione di ricarica. Normalmente i cavi elettrici che alimentano le colonnine di ricarica sono derivati dal quadro elettrico principale dell'edificio (o un sottoquadro) ovvero direttamente dal contatore di prelievo dalla rete.
Ogni linea elettrica ovviamente deve essere protetta: in particolare, le linee che alimentano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici devono essere protette con un magnetotermico differenziale; la taglia della protezione deve essere scelta in base alla potenza della stazione di ricarica.
Ove l'energia venga "prelevata" dal contatore condominiale, occorrerà installare un sottolettore, che indichi, in modo semplice ed economico, quanta energia elettrica consuma la stazione di ricarica, in modo che l'amministratore di condominio possa effettuare gli addebiti in base ai consumi. Nel caso, occorrerà effettuare l'adeguamento di potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina o per l'eventuale contatore dedicato, per cui occorrerà tenere conto anche dei costi di attivazione di un nuovo contratto di utenza.

Le regioni virtuose
La regione Lombardia, fissate le "Linee guida" che indicano la metodologia da adottare per la realizzazione di una idonea infrastruttura e i requisiti tecnici da rispettare, ha pensato bene di incentivare la realizzazione delle infrastrutture con appositi finanziamenti.
Di conseguenza, sul Bollettino Ufficiale della regione del 31 maggio 2016, è stato pubblicato il bando per la diffusione dei punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici.
Il bando promuove la diffusione dell'utilizzo degli autoveicoli elettrici privati attraverso la sovvenzione dell'infrastruttura di ricarica privata. La dote finanziaria è pari a € un milione.
Beneficiari dell'iniziativa sono i soggetti privati, ovvero cittadini, condomìni, ditte individuali e società, residenti o aventi sede legale/operativa nella regione Lombardia.
Tassativamente occorre possedere in proprietà, leasing o comodato d'uso un autoveicolo elettrico a batteria anche del tipo ibrido plug-in, delle categorie M1 o N1.
Sono esclusi pertanto tutti gli ibridi non plug-in e i veicoli della categoria L (ciclomotori e motoveicoli).

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