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Contabilizzatori, nel valutare la convenienza economica si tiene conto della detrazione

di Luca Rollino

La domanda

Nel valutare la convenienza economica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore, ai sensi della Norma UNI 15459, si deve tener conto del fatto che alcuni condòmini, non italiani, non possono usufruire della detrazione fiscale ?

L'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 102/2014, così come modificato da D.Lgs. 141/2016, dettaglia gli obblighi inerenti la contabilizzazione e la termoregolazione. Le lettere b e c, in particolare, sanciscono l'obbligo di installare sotto contatori per la contabilizzazione del calore, o, in caso di non fattibilità tecnica ed economica, si deve provvedere all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari. Il legislatore asserisce che la non convenienza economica per l'installazione di sotto contatori può essere dimostrata con la Norma UNI 15459. La stessa norma è invece obbligatoria qualora si debba dimostrare la non efficienza in termini di costi per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. La Norma UNI 15459 è una norma metodologica, e non dice nulla dei dati di input da utilizzare: indica solo gli algoritmi di calcolo da impiegare. Cosa considerare è demandato al tecnico abilitato incaricato, che, qualora effettui una valutazione errata o mendace, è chiamato a risponderne, rimborsando il condominio per i danni diretti ed indiretti eventualmente patiti (sanzioni amministrative comprese). Il professionista deve pertanto valutare attentamente tutte i dati a sua disposizione da utilizzare per effettuare una valutazione tecnico economica il più affidabile e realistica possibile. La possibilità di avvalersi delle detrazioni IRPEF del 50% per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è stata sancita dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 18/E del maggio 2016. Pertanto è corretto considerare tale elemento nella valutazione di convenienza che deve essere riferita al condominio nel suo complesso e non al singolo condòmino. Tuttavia, il fatto che vi siano dei condòmini che, esplicitamente, non possono avvalersi di tale detrazione per ragioni oggettive e non mutabili nel tempo, è un aspetto saliente che deve essere considerato nella analisi effettuata. Qualora il tecnico non fosse stato informato di tale aspetto, si consiglia di richiedere un aggiornamento della perizia. Si sottolinea che le spese per l'adeguamento ai dettami del D.Lgs. 102/2014 sono a carico dei proprietari immobiliari, su cui grava effettivamente l'obbligo derivato dalla Direttiva Europea 2012/27. Tuttavia, qualora le spese siano sostenute da altri soggetti titolari di un diritto reale o di godimento del bene, possono avvalersi delle detrazioni previste a livello nazionale.

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