Lavori & Tecnologie

L’avvio dell’impianto fotovoltaico abusivo autorizza il sequestro preventivo

di Francesco Machina Grifeo

Anche se l'opera è ormai ultimata, la semplice messa in funzione dell'impianto fotovoltaico realizzato senza la prevista autorizzazione amministrativa regionale integra quel periculum in mora che ne autorizza il sequestro preventivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 29085/2015 rigettando il ricorso del rappresentante legale di una società abruzzese.
La vicenda - La misura cautelare era stata disposta ipotizzandosi diversi reati (articolo 181 Dlgs 42/2004 e 44 lett. a) e c) Dpr 380/01) nella costruzione di un impianto a terra, di potenza pari a 993.60 Kw, in un'area dichiarata di notevole interesse pubblico e posta a meno di 150 metri dal fiume Sangro. La contestazione, fra l'altro, riguardava la artificiosa parcellizzazione dell'impianto per mantenere la soglia di potenza al di sotto di 1 Mw in modo da usufruire fraudolentemente della «procedura amministrativa semplificata», in luogo della prevista «autorizzazione unica regionale».
Secondo il ricorrente, però, non sussisteva alcun periculum in mora in quanto trattandosi di un intervento ormai ultimato «non vi sarebbe la necessità di impedire ulteriori conseguenze, poiché l'impianto fotovoltaico, per sua natura, non comporta alcun aggravio del carico urbanistico», mentre il suo funzionamento «sarebbe irrilevante, diversamente da quanto avviene, ad esempio, con gli impianti eolici, quando la messa in esercizio comporta il movimento delle pale».
La motivazione - Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte che in proposito richiama un proprio precedente (n. 2043/2013) che segna il passaggio da quella che viene efficacemente definita «concezione statica della realizzazione degli impianti» ad una «concezione dinamica del loro impatto sul territorio», giungendo alla conclusione che l'esercizio di un impianto fotovoltaico «non può essere considerato esclusivamente sotto il profilo della mera presenza fisica». Una posizione completata dalla sentenza odierna secondo cui «l'utilizzazione di impianti fotovoltaici costruiti in assenza della prescritta autorizzazione continua a produrre, anche dopo la loro ultimazione, una lesione dei bene giuridico protetto che la legge individua nell'interesse dell'autorità competente alla permanente vigilanza non solo sulla realizzazione ma anche sull'esercizio degli impianti». Infatti, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la conduzione di un impianto fotovoltaico «comporta la presenza di personale per attività di manutenzione e controllo, finalizzata alla piena efficienza dei pannelli solari, alla verifica e sostituzione di parti meccaniche ed elettriche, alla pulizia, nonché alla sostituzione e successivo smaltimento come rifiuto dei pannelli». Del resto l'autorizzazione unica regionale è necessaria non soltanto per la costruzione degli impianti ma anche per il loro l'esercizio.

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