Gli specialiCondominio

Amministratore senza formazione, per il Tribunale di Verona la nomina è valida

di Rosario Dolce

La mancata frequentazione di un corso di formazione periodica in materia di condominiale da parte dell'amministratore del corso di aggiornamento annuale non è causa di nullità della delibera che lo ha nominato, per violazione dell'articolo 71 bis, lettera g), delle disposizioni di attuazione al codice civile. Tanto è quanto appena affermato dal Tribunale di Verona, Sezione III Civile, Giudice Unico, dott. Massimo Vaccari, con Sentenza pubblicata in data 13 novembre 2018.
Il caso da cui prende spunto la controversia ha ad oggetto l'impugnazione della delibera di rinnovo dell'amministratore.
I condòmini impugnanti, a tal riguardo, lamentavano la nullità della statuizione proprio con riguardo all'omessa dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'adempimento dell'obbligo formativo, segnato dalla norma in disamina.
Secondo il giudice scaligero, tuttavia, la mancata dimostrazione della frequentazione di un corso di formazione di cui al Decreto Ministeriale 140/2014 da parte dell'amministratore, secondo relativa contingenza temporale, non si porrebbe come causa di nullità della delibera di nomina e/o conferma del predetto, potendo, al più, integrare un motivo di revoca di cui all'articolo 1129 codice civile.
A tal riguardo, viene argomentato in sentenza che, in seno al comma XII di quest'utlima norma, sono elencati una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità che consistono in condotte omissive poste in essere da parte dell'amministratore, successivamente o contestualmente alla sua nomina.
Il successivo comma XIV dell'articolo cita poi una serie di nullità consistenti nella mancata specificazione, al momento della nomina o del rinnovo della carica, dell'entità del compenso richiesto.
Dall'esame delle due disposizioni viene così ricavato l'assunto per il quale il Legislatore, ove abbia inteso sanzionare la nullità della delibera di nomina dell'amministratore per l'omissione di alcuni adempimenti connessi all'assunzione dell'incarico, lo ha previsto espressamente e direttamente: per cui addivenire alla medesima conclusione per altre ulteriori “omissioni”, laddove non positivizzate in modo altrettanto chiaro e preciso, non pare affatto legittimo, bensì ultroneo.
Un simile inadempimento, connesso agli obblighi “formativi” – continua il giudice veronese –, potrebbe integrare, al più, una delle gravi irregolarità che giustificano la revoca della carica, oltre che costituire di per sé fonte di responsabilità per l'amministratore inadempiente nei confronti dei rispetti condòmini-mandatari.