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Quali titoli edilizi sono necessari per la veranda?

di Donato Palombella


Ancora una volta la Cassazione torna a tracciare la linea di demarcazione tra opere legittime e illegittime. A finire sotto la scure, questa volta, è una veranda, aperta su tre lati, realizzata in aderenza ad un manufatto preesistente. Il Tribunale lancia la ciambella di salvataggio ma la Cassazione conferma il verdetto della Corte d'appello ed emette sentenza di condanna.

Il caso in esame
Nel caso in esame si discute della legittimità di una veranda realizzata in aderenza al fabbricato preesistente, in zona sismica e area vincolata, costituita da cinque ritti in legno, copertura a falde composta da assoni e travi di legno, sormontate da tavolato e regolato, con superficie di 55 mq, un'altezza media di 3,30 m e volume di 180 mc.
Al proprietario viene contestato il reato previsto dall'articolo 44, comma 1, lett. c) e degli articoli 93, 94 e 95 del Dpr 380/2001. Il Tribunale dichiara estinto il reato per intervenuto rilascio in sanatoria e intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica. La sentenza di proscioglimento viene impugnata dal P.M. e la Corte d'appello ribalta l'esito del giudizio.
A questo punto la decisione viene rimessa al giudizio della Cassazione.

Le ragioni della parte
Il proprietario ritiene che la realizzazione del manufatto non avrebbe richiesto il preventivo rilascio del titolo edilizio per due ragioni concorrenti:
a. si tratterebbe di una struttura leggera in legno aperta su tre lati, incapace di esprimere cubatura urbanistica;
b. si tratterebbe di una mera pertinenza e, come tale, rientrante nella cosiddetta "edilizia libera". Il reato sarebbe comunque estinto a seguito del rilascio di una SCIA in sanatoria.
Quanto alla contestata violazione degli articoli 93, 94 e 95 del Dpr 380/2001, il proprietario sostiene che, trattandosi di una struttura leggera, le opere non richiedevano il deposito del progetto al genio civile.
La Corte d'appello, inoltre, non aveva tenuto conto che la Soprintendenza, trattandosi di una semplice veranda, aveva rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica.

La decisione della Cassazione
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 maggio 2019 n.18000 rigetta il ricorso ritenendo che la realizzazione del manufatto, per le sue caratteristiche, richiedeva necessariamente il preventivo rilascio del Permesso di Costruire. La veranda, secondo la Cassazione, non è da considerarsi un manufatto precario, destinato a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, bensì un nuovo locale autonomamente utilizzabile. La Cassazione sottolinea, al riguardo, che le opere precarie sono caratterizzate dalla caratteristica della loro facile rimovibilità. In mancanza di questa caratteristica strutturale, le opere richiedono sempre e comunque il preventivo rilascio di un titolo edilizio.

Necessario il deposito al genio civile
La Cassazione ritiene che tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche quelle con struttura in legno, e persino quelle a carattere precario, sono sottoposte agli articoli 83 e 95 del Dpr 380/2001. In particolare, la Cassazione concorda con la Corte territoriale: il manufatto, per le proprie caratteristiche costruttive e dimensionali, avrebbe potuto costituire un pericolo per l'incolumità pubblica, essendo stato realizzato senza ottemperare alle prescrizioni previste in materia antisismica. In altre parole, il deposito della progettazione al Genio Civile servirebbe a scongiurare i possibili pericoli di crollo e, quindi, il pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Irrilevante l'ottenimento della compatibilità paesaggistica
Per finire, il giudice romano ricorda come, in tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non esclude la punibilità del reato; spetterebbe al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale (Cass., Sez. III, sentenza n. 13730 del 12 gennaio 2016 e sentenza n. 1483 del 3 dicembre 2013). La Corte ha poi osservato che, nel caso in esame, i lavori realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica hanno determinato la creazione di superfici utili e di volumi, incidenti negativamente sull'originario aspetto paesaggistico del territorio. Il certificato di compatibilità paesaggistica rilasciato al proprietario è stato correttamente ritenuto inidoneo a determinare l'effetto estintivo del reato di cui all'articolo 181 del Dlgs 42/2004, non sussistendo le condizioni previste dal comma 1 ter della medesima disposizione.

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