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La trasformazione del pergolato è nuova opera

di Donato Palombella


La bella stagione si avvicina e, chi ha la fortuna di avere una casetta fuori città, magari al mare, inizia a prepararsi per le vacanze. Purtroppo lo spazio non è mai sufficiente e molti pensano di "ingrandire" la casetta inglobando le strutture vicine. Nel caso in esame, il proprietario aveva "chiuso" il pergolato preesistente creando un nuovo volume. A questo punto sorge un problema: si tratta di una nuova opera (puntualmente contestata dal Comune) o di una semplice ristrutturazione (come sostiene il proprietario)?

Il caso in esame
Il Comune ordina la demolizione di alcune opere edilizie che hanno portato alla trasformazione di un pergolato in un manufatto chiuso, capace di esprimere cubatura, con strutture portanti in ferro, copertura con lamiere termoisolanti a doppia falda e tompagnatura in blocchi di lapil cemento, con superficie di circa 70 mq. La domanda di condono viene respinta per cui al proprietario non resta altro che rivolgersi al giudice amministrativo. Secondo il proprietario il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo in quanto si tratterebbe di un'opera di ristrutturazione di un manufatto già esistente; in tale ipotesi, a suo parere, sarebbe applicabile l'articolo 33, comma 2, del Dpr 380/2001, che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ammette la sanzione pecuniaria in luogo di quella più severa, della demolizione.

Il parere del giudice amministrativo
La Sezione II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3646 del 31 maggio 2019 conferma il verdetto emesso dal TAR Napoli (Sezione II, snetenza n. 10763 del 28 dicembre 2006) che aveva precedentemente respinto il ricorso. Secondo il giudice amministrativo non si tratterebbe di una opera di semplice trasformazione, bensì di una vera e propria "nuova costruzione". Secondo il giudice d'appello la trasformazione di un pergolato in un volume chiuso, di 70 mq, «non può che atteggiarsi ad opus novum in considerazione dell'irrisoria consistenza dello stesso quale manufatto aperto su tutti i lati e pertanto privo di ogni rilevanza plano-volumetrica». In altre parole, mentre il pergolato non esprime alcuna volumetria essendo praticamente inconsistente sotto il profilo edilizio ed urbanistico, le opere contestate avrebbero dato vita ad un manufatto capace di esprimere volumetria e, pertanto, si tratterebbe di una "nuova opera".

La nozione di ristrutturazione
Il Consiglio di Stato sottolinea che la nozione di ristrutturazione edilizia, intesa come opera capace di intervenire su un manufatto preesistente, è richiamabile solo ove ci sai una "continuità" tra l'opera preesistente e quella risultante dai lavori. Nel caso in esame, viceversa, sarebbe stato realizzato un nuovo manufatto, capace di esprimere volumetria, totalmente diverso da quello preesistente di cui conservava solo la struttura in ferro.

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