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Milano, l’idoneità statica rischia la bocciatura sulla legittimità

di Saverio Fossati

Nell’attesa di una correzione di rotta del Comune di Milano, che potrebbe essere annunciata oggi stesso al convegno di Gfg consulting all’hotel Gallia di Milano, aumentano le perplessità sulle sanzioni per chi non si procura il «certificato di idoneità statica» (Cis). La prima scadenza è ufficialmente prevista per il 26 novembre per gli edifici con più di 50 anni (il Comune ha già fatto sapere che ci sarà uno scaglionamento, si veda il Quotidiano del Sol 24 Ore - Condominio del 13 aprile scorso ).

Al recente convegno di Assoedilizia il provvedimento è stato messo sotto esame e sono emerse forti criticità . Anzitutto, ha detto la coordinatrice Bruna Vanoli Gabardi, la determina del 25 novembre 2016 è basata su un regolamento edilizio che dovrà essere modificato, in esecuzione dell’adesione al regolamento-tipo nazionale da parte della Regione Lombardia «e che stabilisce la sanzione dell’incommerciabilità dell’immobile privo del Cis. Un regolamento edilizio può farlo?».

Violazioni costituzionali

A dare una risposta all’interrogativo è stata Marilisa D’Amico, prorettore e ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano: «Va anzitutto evidenziato, in linea generale, che la legittimità di un regolamento edilizio comunale sta nell’articolo 117 della Costituzione, e nel Tu Edilizia. Ma proprio per questo l’articolo 11,punto 6 del regolamento comunale, che prevede il Cis, non ha una copertura normativa completa, in quanto l’articolo 24 del Tu Edilizia ne parla solo in relazione alle nuove costruzioni e non è previsto neppure nel nuovo regolamento edilizio tipo». Quanto alle sanzioni, ha proseguito Marilisa D’Amico, l’agibilità negata non è prevista all’articolo 24 del Tu Edilizia ed è sproporzionata allo scopo che la disposizione si prefigge: «Inoltre, per la Corte europea dei diritti dell’uomo qualsiasi sanzione che incida sui diritti della persona, tra cui la proprietà, ha natura penale e occorre una copertura normativa precisa. Infine, l’articolo 11 del regolamento comunale in vigore, al punto 6, prevede l’allegazione del Cis all’atto di compravendita da parte dei notai, e questa disposizione, intervenendo su un aspetto civilistico, confligge con la potestà esclusiva dello Stato». Il principio dell’articolo 2 della Costituzione, ha concluso Marilisa D’Amico «è costantemente violato in un sistema di fonti sempre più caotico».

In condominio

Luca Stendardi, consulente di Assoedilizia, ha pragmaticamente ricordato che il Comune non potrà certo fare i controlli su tutti gli immobili «ma aspetterà al varco i proprietari ogni volta che occorrerà un titolo edilizio». E ha aggiunto un altro grosso dubbio. «Come potranno i professionisti rilasciare il Cis se alcuni lavori dovranno interessare le parti private dell’edificio?».

Questo aspetto è stato oggetto dell’affondo di Cesare Rosselli, coordinatore dei consulenti Assoedilizia: «L’amministratore di condominio, anche se non nominato nella norma, ne è uno dei destinatari anche se non ha poteri diretti, salva delibera dell’assemblea». Inoltre, si chiede Rosselli «se si tratta di un appartamento affittato, in mancanza di agibilità potrebbe essere sospeso il pagamento del canone?».

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