Lavori & Tecnologie

La pergotenda rientra nell’edilizia libera?

di Donato Palombella


Si torna a discutere della legittimità della pergotenda. Questa volta si tratta di una struttura leggere in metallo e pareti in plastica. Il Consiglio di Stato decide facendo riferimento al "glossario" introdotto dal D.M. 2 marzo 2018.

Il Comune ordina la demolizione
Il Comune ordina al proprietario di un appartamento, non soggetto a vincolo paesaggistico, di demolire una struttura realizzata sul terrazzo, costituita da teli amovibili in materiale plastico, utilizzati sia per la copertura che per le chiusure laterali, sostenuta da elementi leggeri in alluminio anodizzato ancorati al muro e destinata a rendere meglio vivibile lo spazio esterno in cui è collocata.

La decisione del Tar
Il proprietario, ritenendo il provvedimento illegittimo, impugna l'ordine di demolizione dinanzi al Tar Liguria. Il giudice amministrativo ritiene che si tratti di una struttura fissa, destinata per essere sempre in opera; le pareti laterali, infatti, anche se smontabili, risultavano bullonate. Secondo il giudice di primo grado il manufatto sarebbe idoneo a modificare "in modo sensibile la struttura del fabbricato, dal che l'impossibilità di considerare il tutto alla stregua di un manufatto precario non abbisognevole di titolo edilizio". Pertanto, con sentenza n. 740 del 29 settembre 2017, il Tar respinge il ricorso.

Il parere della proprietà
Il proprietario non si arrende e, convinta della bontà delle proprie ragioni, sottopone la questione al Consiglio di Stato. Secondo il proprietario il manufatto dovrebbe essere considerato come una pergotenda (ormai di moda nelle aule dei tribunali) la cui realizzazione non richiederebbe alcun titolo edilizio. Si tratterebbe, infatti, di una struttura chiusa ai lati con teli plastici trasparenti retrattili rientranti nel quadro dell'edilizia libera.

Il parere del Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 2206 del 3 aprile 2019), ha ragione il proprietario nel ritenere che il manufatto possa essere considerato come una "pergotenda"; si tratterebbe di un manufatto che, anche se non destinato a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Consiglio Stato, Sez. VI, sentenza 9 luglio 2018, n. 4777; sentenza 25 gennaio 2017, n. 306 e sentenza 27 aprile 2016, n. 1619). Tale tesi troverebbe il proprio fondamento negli articoli 3 e 10 del Dpr 380 del 6 giugno 2001; secondo tali norme sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli "interventi di nuova costruzione", che determinano una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio"; nel caso in esame si tratterebbe, invece, di una struttura leggera (in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico.

La tenda prevale sulla struttura
Il giudice d'appello spiega che l'opera principale non è l'intelaiatura, bensì la tenda! Essa assolve alla funzione di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici ed è finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa. L'intelaiatura sarebbe un semplice elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Anche se, per ipotesi, la tenda fosse destinata a rimanere sempre in esercizio, non sarebbe comunque possibile configurarla come "nuova costruzione", posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Secondo il giudice, trattandosi di un manufatto retrattile, non sarebbe possibile pensare che l'opera sia capace di costituire volume in quanto non presenta i requisiti di fissità, stabilità e permanenza.

Il glossario
Il giudice d'appello valorizza un ulteriore elemento a favore del proprietario. Richiama il glossario delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera (allegato al Dm 2 marzo 2018) che al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©