Lavori & Tecnologie

Pergotende e pergolati richiedono il permesso di costruire?

di Donato Palombella


Non è sempre agevole tracciare con sicurezza la linea di demarcazione tra edilizia libera e necessità di titolo edilizio. Anche la normativa più recente, che ha cercato di liberalizzare molti interventi, non sembra aver risolto definitivamente il problema. Una delle questioni più controverse riguarda la realizzazione di tende, pergotende e pergolati che, complice la bella stagione, vengono realizzati per cercare di sfuggire alla calura estiva. Questa volta la questione viene sottoposta al giudizio del Tar pugliese che, salomonicamente, salva la pergotenda ma boccia il pergolato.

Il caso in esame
Il caso prende origine da un ordine di demolizione di due strutture, di cui la prima, di 39 mq, in metallo con copertura leggera adibita a pergotenda e la seconda, di 107 mq, in legno e alluminio con copertura in "cannucciata". Il destinatario dell'ordinanza ritiene il provvedimento illegittimo in quanto le opere non sarebbero soggette ad autorizzazione paesaggistica e non avrebbero rilevanza edilizia, ai sensi del Dpr 31/2017 (ovvero del Regolamento per l'autorizzazione paesaggistica semplificata) e del Dm 2 marzo 2018 (contenente il cosiddetto Glossario dell'edilizia).

Via libera per la pergotenda
La Sez. I del Tar Lecce, con la sentenza n. 389 del 5 marzo 2019, conferma quanto anticipato con la precedente ordinanza cautelare n.544/2018. Secondo il giudice amministrativo pugliese la normativa più recente avrebbe liberalizzato le opere relative alla installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo (punto 50 del Glossario dell'edilizia libera).
Le pergotende, quindi - ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dpr 380/2001 - rientrerebbero nell'edilizia libera; applicando il Regolamento n. 31/2017, anche l'autorizzazione paesaggistica non sarebbe più necessaria (A.17) per «installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo».
La realizzazione di una pergotenda di ridotte dimensioni (nel caso in esame il manufatto copre "soli" 39 mq), con copertura leggera, adiacente al locale bar/ristoro, non richiederebbe alcun adempimento amministrativo.

Il pergolato richiede il PdC
Il problema si complica, e non di poco, quando si passa ad esaminare il pergolato. Anche queste strutture sono soggette ad una normativa di favore anche se, per certi versi, più restrittiva. Il punto 46 del "glossario" consente la libera realizzazione di pergolati di ridotte dimensioni; il successivo punto 53, dal suo canto, consente l'installazione di gazebo previa comunicazione di avvio dei lavori (che, però, nel caso in esame non sarebbe stata effettuata). Poiché non abbiamo un indirizzo univoco, è necessario esaminare con attenzione il manufatto per capire fine a che punto esso possa rientrare nell'edilizia libera e quando, viceversa, richieda il preventivo rilascio di un permesso di costruire. Secondo il Tar, una struttura di 107 mq, per le sue rilevanti dimensioni, non può rientrare nell'edilizia libera ma può essere realizzata solo previo rilascio del prescritto a titolo abilitativo dei lavori.

Il parere della giurisprudenza
La pergotenda, secondo la giurisprudenza, ove di limitate dimensioni, se non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni, se facilmente rimovibile e non idonea a creare volume o superficie, non richiede il previo rilascio del permesso di costruire in quanto non comporta una trasformazione urbanistica del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2014, n. 1777). In questo caso sarebbe equiparata ad un elemento di arredo esterno, ovvero ad una pertinenza del fabbricato (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27 aprile 2016, n. 1619); il titolo edilizio non sarebbe necessario quando sia stato realizzato solo per adornar e ombreggiare giardini e terrazzi (Cons. Stato, sentenza 22 agosto 2018, n. 5008). In questo caso l'accento viene posto non tanto sui materiali utilizzati per la struttura di sostegno quanto sulla sua funzione di elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. L'opera, quindi, non sarebbe sottoposta ad alcuna autorizzazione ove, senza creare nuovi volumi, sia finalizzata a migliorare la fruibilità dello spazio esterno (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2017 , n. 306; sentenza 27 aprile 2016, n. 1619 e sentenza 11 aprile 2014, n. 1777; TAR Brescia, Sez. II, sentenza 2 luglio 2018, n. 646; TAR Roma, Sez. II, sentenza 22 giugno 2018, n. 7014; TAR Roma, Sez. II, sent. 22 dicembre 2017, n. 12632).

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