Lavori & Tecnologie

Seminterrati abitabili in Abruzzo, sì della Consulta

di Guglielmo Saporito

Via libera al riutilizzo dei locali seminterrati, promossi dalla Corte costituzionale (sentenza 245 depositata ieri), in un giudizio promosso dallo Stato contro la Regione Abruzzo.

La legge regionale 40/2017, incentivando il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente (articoli 2 e 4) l’utilizzo dei locali seminterrati. Norme analoghe vi sono anche nel Lazio e in Lombardia (legge regionale 7/2017), ma la sola legge abruzzese è stata coinvolta in un giudizio di costituzionalità per asserita alterazione degli equilibri di pianificazione.

Si dubitava infatti che l’utilizzo dei seminterrati, situati in edifici esistenti (o collegati direttamente ad essi) per un uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, sconvolgesse i piani urbanistici locali e le norme sull’ambiente (articolo 6, comma 3 del Codice dell’ambiente). Il giudice delle leggi, invece, ha promosso la legge abruzzese escludendo che il diverso utilizzo dei locali interrati potesse risultare di tale peso da rendere necessaria una valutazione ambientale strategica (Vas): l’utilizzo degli interrati, quindi, non incide sulla pianificazione territoriale, tanto più che si discute di interrati legittimamente realizzati e collocati in edifici serviti da opere di urbanizzazione primaria.

Il cambio di destinazione d’uso dei locali recuperati è poi consentito solo all’interno della medesima categoria (residenza, turistico ricettiva, produttiva direzionale, commerciale) tra quelle previste dall’articolo 23 ter del Dpr 380/2001 (Tu Edilizia). La parte più interessante della sentenza della Corte riguarda l’affermazione secondo la quale il recupero dei locali interrati non implica consumo di suolo con nuova edificazione, ma solo il recupero di superfici accessorie e di vani già presenti nel tessuto edilizio, con esclusione di opere che comportino modifiche delle altezze esterne del fabbricato esistente e della sagoma delle costruzioni.

Quindi, anche nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici, il riutilizzo del interrati è riconducibile alla manutenzione straordinaria ed al restauro e risanamento conservativo, cioè (per il risanamento) con mutamenti d’uso compatibili con la tipologia dell’organismo edilizio. Rimane oltretutto l’obbligo di rispettare, nel recupero, le prescrizioni igienico sanitarie vigenti (parametri di aero illuminazione, grazie ad appositi impianti e attrezzature tecnologiche). Problemi simili, applicando la legge regionale lombarda 7/2017, sono stati affrontati dal Tar di Milano sottoponendo (ordinanza del 5 dicembre 2018, n. 1696) l’utilizzo di un seminterrato per uso ufficio con permanenza di persone, all’ottenimento della deroga prevista (articolo 65 del Dlgs 81/2008) per il lavoro in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Ora, grazie ai principi sulla rigenerazione urbana e alle innovazioni tecniche, l’utilizzo dei seminterrati si va affermando nelle varie Regioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©