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Il condomino ha sempre diritto di visionare i permessi edilizi del vicino

di Rosario Dolce

In un edificio condominiale romano, il proprietario di un immobile realizza nel proprio terrazzo un manufatto allo stato grezzo, avente una superficie coperta di circa 50 mq posto in aderenza al muro perimetrale del preesistente appartamento, con una struttura in ferro e con pannelli di copertura.
Il vicino dell'immobile ubicato al piano inferiore - all'interno del quale svolge attività alberghiera - ritenendo di subire un danno da tale trasformazione edilizia e paesaggistica, chiede al Comune di Roma di poter prendere visione ed estrarre copia, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge 241/90, dei seguenti atti e documenti. E segnatamente: a) di tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa al manufatto; b) di eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del Testo Unico edilizio; c) di eventuali domande di condono ai sensi della legge n. 47/85, della legge 724/94 e della legge 326/2003; d) di eventuali istanze di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001; d) di eventuali provvedimenti di sanatoria”.
L'istanza però viene respinta in virtù del principio del silenzio-rifiuto; in quanto, come stabilito dall'articolo 25 della Legge 241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Il “vicino”, a tal punto, presenta ricorso al tribunale amministrativo regionale lamentando la violazione del proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del predetto articolo 22, a mente del quale: <<L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza>>.
Il ricorso in parola viene definito dal Tar Calabria con sentenza nr 10215 del 2018 pubblicata in data 22 ottobre 2018, la quale , dichiarando la cessazione della materia del contendere, a fronte dell'ostensione della documentazione amministrativa da parte del Comune di Roma, in sede di costituzione in giudizio, definisce la controversia instaurata ai meri fini del principio della soccombenza virtuale.
Il giudice amministrativo, in punto di diritto, coglie l'occasione per puntualizzare che la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere di frapporre, entro i limiti segnati dalla legge, alcun rifiuto alla richiesta di documentazione da parte di un vicino di appartamento all'interno di un edificio condominiale, in quanto: «il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico - economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza» (in merito, vengono anche richiamati precedenti arresti giurisprudenziali e, partitamente: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923).
L'amministrazione romana e il controricorrente (cioè l'autore delle opere edilizie di cui si è chiesto l'accesso agli atti amministrativi) sono stati, pertanto, condannati a rifondere, in solido tra loro, le spese legali sostenute dal ricorrente.

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