Lavori & Tecnologie

Quando la soffitta diventa abitabile: regole, rischi e conseguenze

di Anna Nicola

Viene cambiata la destinazione d'uso da soffitta-lavatoio-stenditoio, ad un uso residenziale: se si eseguono questi interventi senza i dovuti titoli abitativi si è costretti a demolire le stesse opere ed al ripristino dello stato iniziale in quanto compiute abusivamente.
Gli interventi hanno comportato un insieme sistematico di opere accessorie finalizzate a rendere gli ambienti abitabili e fruibili a tutti gli effetti: sono stati installati termosifoni, impianto gas, impianto elettrico, prese TV e telefono e realizzato un wc con doccia e un vano caldaia esterno; gli ambienti che l'originario Permesso di Costruire erano stati destinati a soffitta, locali lavatoio e stenditoio, sono stati trasformati in un appartamento dotato di cucina, soggiorno, bagno, camera da letto matrimoniale e locale tecnico sul lato scoperto.
Il TAR del Lazio con la decisione del 13 marzo 2018 n. 9074 ha affermato che le opere dovevano essere assoggettate al permesso di costruire
Il condomino riteneva invece sufficiente una SCIA e che per il caso di inerzia sarebbe stata sufficiente una sanzione pecuniaria e non un'ingiunzione di demolizione.
Il TAR sottolinea che già solo la realizzazione di impianti tecnologici e sanitari porta con sé un cambio di destinazione d'uso e, così come previsto dall'art. 33 ( Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), in ragione di ciò si configura una fattispecie di ristrutturazione edilizia (così come definita dal D.P.R. 380/2001, art. 3, co. 1, lett. d). Poiché si ha la creazione di un organismo edilizio dal precedente occorre che ricorra il previo rilascio del Permesso di Costruire e al pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.
Secondo il TAR, l'art. 10 (Interventi subordinati a Permesso di Costruire) del TUE fornisce la definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a PdC <<gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli (D.Lgs. 42/2004)>>
Secondo il TAR, è il cambio di destinazione d'uso che può ritenersi, a tutti gli effetti, urbanisticamente rilevante: la trasformazione di una soffitta (destinata a lavatoio e stenditoio, in questo caso), che originariamente presenta le caratteristiche di un vano accessorio o di pertinenza (come può essere un'autorimessa, una cantina, un locale di servizio) e pertanto non assimilabile, dallo strumento urbanistico vigente, a superficie residenziale all'atto del rilascio dell'originario PdC, in un locale abitabile, si configura come ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria.
Nel caso di specie l'immobile era condotto in locazione da terzi. Il Tribunale ha rilevato che la sanzione deve essere applicata al proprietario e non al conduttore in ragione della relazione esistente con la res

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©