Lavori & Tecnologie

Rumore, la vecchia «sorgente» va adeguata

di Ezio Rendina

Capita spesso che un’attività produttiva, in sé rumorosa, sia localizzata in un’area disabitata. Poi, dopo molto tempo, l’area circostante viene edificata a residenza. Naturalmente il rumore dà fastidio. Ma quali sono i limiti di emissione-immissione sonora da rispettare?

Per la legge non conta chi sia arrivato prima, Anzi, una sorgente sonora era tenuta a presentare il proprio piano di risanamento acustico entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Azzonamento Acustico (Pcaa). Quindi la rumorosità dovrà rispettare i seguenti limiti:

• emissione da verificarsi in prossimità della sorgente disturbante (legge quadro 447/95 ) e «di spazi utilizzati da persone e comunità» (Dpcm del 14 novembre 1997). Pertanto, partendo dall’ipotesi che le due norme non possano contraddirsi e “unendo” i due concetti, le emissioni sonore vanno verificate presso gli spazi utilizzati da persone più prossimi alla sorgente sonora, ovvero presso l’area di futura edificazione a un metro all’interno del confine di proprietà e a 1,5 metri dal piano campagna. Se inoltre il lotto a cui appartiene l’area di nuova edificazione è classificato dal Pcaa , per esempio, in classe III mentre l’area industriale è classificata in classe V, i valori limite di riferimento saranno quelli dell’area ricevente (la classe III). A conferma di tale interpretazione vi è la sentenza del Consiglio di Stato 1081/2011, presa a riferimento nel parere emesso dal Ministero dell’Ambiente del 14 marzo 2012;

• limiti di immissione assoluti: da verificarsi in ambiente esterno, in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto, o a 1 metro dalla facciata dell’edificio più esposto previsto nel lotto edificabile come da decreto dell’Ambiente del 16 marzo 1998, allegato B, punto 6.

• limiti di immissione differenziali: da verificarsi all’interno degli ambienti abitativi previsti nel lotto di futura edificazione, a tutti i piani e con finestre aperte e chiuse.

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