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Pareti finestrate, non sempre è vietato costruire a meno di 10 metri

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Distanze tra fabbricati - Pareti finestrate - Distanza minima di 10 mt - Strada pubblica a fondo cieco - Gruppo di edifici - Deroga - Non sussiste - Eccezioni - Art. 9, D.M 144/1968.
Quando si interpone una via pubblica, anche a fondo cieco, non uti singuli ma a servizio di più fabbricati e in presenza di pareti finestrate, sussiste senza eccezioni l'obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri incrementabili fino a mt. 13 se la sede stradale sia larga mt. 3,00. Distanze inferiori sono ammesse in deroga solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche (art. 9 u.c. D.M. 1444/1968).
Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 1 giugno 2018, n. 3329

Distanze tra fabbricati - Pareti finestrate - Distanza minima di 10 mt - Art. 9 , D.M 144/1968 - Deroga - Verso l'esterno - Ammissibilità - Limiti - Peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie - Necessità di prova concreta e specifica.
La deroga alla distanza minima tra pareti finestrate può essere considerata ammissibile anche verso l'esterno dei piani attuativi se non vi siano pericoli di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie nelle abitazioni servite dalle finestre. E in assenza della prova specifica, e quindi non in termini generali, che l'interesse pubblico di natura igienico-sanitaria sia effettivamente esposto a rischi, è legittimo ritenere che la deroga sia stata legittimamente concessa.
Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 24 aprile 2018, n. 2491

Distanze tra fabbricati - Pareti finestrate - Distanza minima di 10 mt - Art. 9 , D.M 144/1968 - Deroga -Prova del peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie .
L'art. 9, comma 1, numero 2 del D.M. 1444/ 1968 prescrive una distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate. La norma è ispirata a ragioni di tutela della sanità pubblica, e quindi rientra per sicuro fra quelle per la cui osservanza il Comune può intervenire anche decorso il termine normale, perché volta a evitare le intercapedini, potenzialmente insalubri, per gli abitanti delle zone urbane; si applica come tale anche alle sopraelevazioni ed è un particolare inderogabile anche da parte strumenti urbanistici. In tali termini, a maggior ragione, essa non è derogabile per il solo fatto di essere stata recepita in un regolamento comunale.
Consiglio di Stato, Sez. 6, sentenza del 6 marzo n. 1433

Distanze tra fabbricati - Pareti finestrate - Distanza minima di 10 mt - Art. 9, D.M 144/1968 - Inderogabilità - Nuove costruzioni - Deroga per gli edifici già esistenti e ricostruiti .
L'art. 9, comma 2, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies (c.d. legge urbanistica), aggiunto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. I limiti inderogabili inoltre trovano applicazione con riferimento alle nuove costruzioni intendendosi per tali gli edifici (o parti o sopraelevazioni di essi) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile.
Consiglio di stato, parere del 6 marzo 2018, n. 1433

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