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È legittima la pergotenda?

di Donato Palombella


Con l'arrivo della bella stagione molti sono tentati di installare una tenda che li ripari dal cocente sole estivo. Volendo installare la classica tenda da sole sul terrazzo occorre prestare la dovuta attenzione; il manufatto, infatti, potrebbe essere considerato come una "nuova opera" soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. In questo caso si corre in rischio di incorrere nelle maglie della giustizia con sanzioni anche pesanti che è sempre meglio evitare. Fortunatamente le nuove norme sembrano aprire degli spiragli.

L'amministrazione sanziona la pergotenda
Il Comune ordina di rimuovere una tenda da sole scorrevole su binari installata su una terrazza a livello di un appartamento posto al sesto piano di un edificio. Il manufatto, secondo l'amministrazione, sarebbe abusivo in quanto realizzato senza alcun titolo edilizio. Il provvedimento viene impugnato ma la Sezione I-quater del TAR Roma, con la sentenza n. 1985 del 27 febbraio 2012, respinge il ricorso. Secondo il giudice capitolino, la realizzazione della "pergotenda" verrebbe a coincidere con un intervento di ristrutturazione soggetto al necessario rilascio di un permesso di costruire in quanto si tratterebbe di una struttura stabile, capace di modificare la sagoma dell'edificio. Di conseguenza la controversia viene sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato.

Non esiste una definizione legale di pergotenda
La Sezione VI del Consiglio di Stato, investita della questione con sentenza n. 2715 del 26 aprile 2018, depositata in cancelleria il successivo 7 maggio, pur non definendo totalmente la questione, ribalta l'esito del giudizio. Il giudice d'appello parte dall'esame della normativa in vigore per arrivare alla conclusione che non esistono norme sufficientemente chiare su cui fare affidamento.

L'articolo 6 del T.U. edilzia
L'articolo 6 del Dpr 380/2001 disciplina le opere rientranti nella cosiddetta edilizia libera che, quindi, non richiedono il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. Esaminando la norma è facile dedurre che l'elenco delle opere, estremamente generico, potrebbe essere interpretato in modo esemplificativo in modo da ricomprendere anche la realizzazione di manufatti non espressamente indicati. In particolare la lett. e-quinques) (introdotta dal Dlgs 222/2016 - ovvero dal cosiddetto "SCIA2") ha inserito tra gli interventi di edilizia libera anche "gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici".
Secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, la realizzazione di una tenda sul terrazzo potrebbe benissimo rientrare in tale definizione.

Il glossario delle opere edilizie
Il recente Dm 2 marzo 2018, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del Dlgs 222/2016, dal suo canto, ha introdotto il "glossario" delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Tale glossario, al n.50, prevede che le "pergotende" (ovvero tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo) rientrino tra le opere di edilizia libera previste dall'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del Testo Unico dell'edilizia. Viene confermato, quindi, che si tratta di edilizia libera.
Le "pergotende" consistono in strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. La pergotenda, secondo il Consiglio di Stato, consiste in "un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera".

L'articolo 10 del T.U. edilizia
L'articolo 10, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001, richiede il preventivo ottenimento del permesso di costruire per "gli interventi di nuova costruzione". La giurisprudenza, dal suo canto, ritiene che l'opera possa essere definita "libera", ovvero soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, in funzione delle proprie caratteristiche. Di conseguenza, ritiene che la pergotenda richieda il preventivo rilascio del PdC ove il manufatto presenti particolari dimensioni e caratteristiche. In particolare, il manufatto viene considerato una "nuova opera", come tale soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, quando manchino i requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando l'opera sia in grado di modificare la sagoma dell'edificio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 12 dell'8 gennaio 2018 e Sez. VI, sentenza n. 694 del 16 febbraio 2017).

Difficile porre dei paletti
L'esame della normativa e della giurisprudenza non permette di tracciare una netta linea di demarcazione tra interventi rientranti nel campo dell'edilizia libera e quelli soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Allora, come risolviamo il problema?
Secondo il Consiglio di Stato, spetta all'amministrazione l'onere di stabilire quando l'opera sia "libera" o debba essere considerata come una "nuova opera" soggetta al PdC. Ma il compito dell'amministrazione non è semplice: secondo il giudice amministrativo il Comune deve "motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria" il perché della propria decisione, indicando esattamente le opere realizzate e spiegando per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Pergotenda salva ma... con riserva
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ribalta l'esito del giudizio in quanto l'amministrazione non ha ben motivato perché il manufatto dovrebbe essere inquadrato all'interno delle nuove opere soggette al preventivo rilascio del permesso di costruire ex articolo 10 del Testo Unico in materia edilizia. Occorre tener presente che il giudizio espresso dal giudice amministrativo si traduce in un salvataggio in calcio d'angolo. La sentenza, infatti, precisa che l'amministrazione è libera di riesaminare il caso per cui potrebbe emettere un nuovo provvedimento demolitorio fornito, questa volta, di una più solida motivazione.

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