Lavori & Tecnologie

Sicurezza degli impianti termici: le responsabilità dei tecnici e i consigli del CNA

di Maurizio Tarantino


La vigente legislazione (articolo 7 del Dpr 74 del 2013) affida all'installatore (impianti nuovi) e al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico. Occorre però considerare che l'impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi ed apparecchiature diverse, genericamente identificati come "sistemi" nella sua definizione , per cui risulta del tutto evidente che ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non possa prescindere da un'attenta analisi di ciascun "sistema" costituente l'impianto per valutarne non solo il potenziale deperimento ma anche l'eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di interesse.

Il tecnico installatore e la dichiarazione di conformità di un impianto
È il documento rilasciato dal tecnico installatore dello stesso impianto, con il quale si attesta la sua conformità alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste. Questo documento venne istituito per la prima volta con la legge 46 del 1990, ormai sostituita dal Dm 37 del 22 gennaio 2008, nato con l'intento di riordinare in un unico provvedimento legislativo le norme vigenti relative alla sicurezza degli impianti. Lo scopo è stato anche quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, scongiurando soprattutto gli incidenti domestici dovuti al cattivo funzionamento degli impianti. L'impresa installatrice è tenuta alla consegna del certificato di conformità, al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo integrale rifacimento.

Il precedente della Corte di Cassazione del 28 marzo 2017, n. 7886 in materia di responsabilità da mancata conformità dell'impianto
In primo grado, il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda risarcitoria per il ristoro dei danni cagionati dallo scoppio di uno scaldabagno proposta nei confronti del rivenditore, installatore e produttore dello scaldabagno, quantificando il patito pregiudizio in circa 50 mila euro e condannando i convenuti a risarcire gli attori per la quota 16 mila euro ciascuno. La Corte territoriale di Firenze, riuniti i giudizi, con sentenza rigettava la domanda attorea nei confronti della ditta (installatrice dello scaldabagno), dichiarando le altre società (rivenditrice e produttrice) tenute in solido fra loro all'integrale risarcimento dei danni. Avverso tale decisione, la società rivenditrice ha proposto ricorso in cassazione. Secondo la Corte di legittimità, la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere la responsabilità dell'installatore dello scaldabagno, cui aveva applicato una valvola di sicurezza dal medesimo acquistata, per mancanza di prova sulla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta "di omesso rilascio della dichiarazione di conformità della valvola di sicurezza fornita e l'evento dannoso"; difatti, come anche evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità per garantire la corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza, "la violazione della disposizione che impone detto obbligo di rilascio è di per sé sola idonea a radicare una responsabilità in capo al soggetto tenutovi, a prescindere dalla dimostrazione dell'efficienza causale della condotta"(Cass. civ., sentenza n. 4167 del 22 febbraio 2010).
Tuttavia, però, secondo il ragionamento della Cassazione, nella vicenda in esame, il relativo mancato rilascio, seppure viene ad integrare l'inadempimento dell'obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell'opera alla normativa di sicurezza, non era tale, in sé per sé e a prescindere da una verifica in concreto della eziologia dell'evento di danno, da porsi come sicuro antecedente causale di quest'ultimo. Quindi, a parere della cassazione, è importante valutare il nesso eziologico tra inadempimento del mancato rilascio e il verificarsi del danno.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.

Le responsabilità generale del tecnico manutentore
Per quanto riguarda gli impianti esistenti, il tecnico incaricato alla manutenzione se ha dubbi sulle possibilità di funzionamento, ma consente comunque al cliente di utilizzarlo, è responsabile per i danni che ne derivano. La legge (articolo 7 del Dlgs 311 del 2006), infatti, stabilisce che l'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti esegua queste attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine del lavoro deve compilare e firmare un rapporto di controllo tecnico, lasciandone una copia al cliente. Quindi, il manutentore, se dopo aver effettuato le verifiche ha un concreto e ragionevole dubbio su un eventuale malfunzionamento della caldaia, deve consigliare ai clienti di non usarla. Se viene meno a questo obbligo, è responsabile dei danni subiti dal cliente.

La sicurezza nel condominio e la responsabilità dell'amministratore
Con la legge 220 del 2012 e con la successiva legge 145 del 23 dicembre 2013 , sono state apportate importanti "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" all'articolo 1130 del codice civile, il quale definisce le competenze e le incombenze dell'amministratore di condominio.
Al punto 6 del suddetto articolo è possibile leggere che l'amministratore è obbligato a "curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edifici".
A tal proposito (quanto agli obblighi dell'amministratore) ancora rilevanti sono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile , per l'espressione testuale di quest'ultimo articolo: «L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve […]». Il riferimento alle vigenti disposizioni di legge non deve essere limitato a quelle codicistiche, tra le quali anche la disciplina condominiale, ma deve prendere in considerazione tutta la normativa italiana ed europea, per esempio, riguardante la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico o la privacy. Del resto l'amministratore, quale mandatario, seppure sempre sui generis dei condomini, deve provvedere alla manutenzione e alla conservazione dei beni e delle parti dell'edificio condominiale.
Quanto agli impianti termici , in argomento, giova ricordare che il Dpr 74 del 2013 (relativo all'esercizio, il controllo, l'ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari) fissa le regole per la tempistica dei controlli di efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente. Per quanto concerne i soggetti responsabili degli impianti termici (invernali ed estivi), il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell'impianto che, a livello condominiale è rappresentato dall'amministratore di condominio. L'amministratore può, tuttavia, delegare ad un terzo. L'affidamento ad un terzo, relativamente ai complessi condominiali, può avvenire su delibera dell'assemblea con un contratto scritto ed il soggetto incaricato sarà responsabile del mancato rispetto delle norme. Possono però presentarsi due casi relativi all'affidamento a terzi dell'impianto e cioè che:
-l'impianto non sia a norma già prima dell'incarico al terzo (in questo caso la delega al terzo responsabile deve espressamente prevedere l'incarico di messa a norma dell'impianto quale prerogativa all'affidamento dello stesso);
-l'impianto richiede interventi manutentivi o di messa a norma non previsti prima della stipula del contratto di affidamento al terzo responsabile (in questa situazione Il terzo è tenuto comunque ad eseguire, previa comunicazione, tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, la massima efficienza dello stesso e il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge previste).

I consigli del CNA
Con una comunicazione del 3 maggio 2018, il CNA ha segnalato che il comune di Genova ha recentemente inviato alle associazioni di categoria una nota avente per oggetto "segnalazione situazioni di pericolo per le persone – responsabilità manutentori" nella quale si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 44968 del 26 ottobre 2016. Dunque il CNA richiama i principi esposti dalla sentenza in quanto questa evidenzia l'obbligo per il manutentore che riscontri problemi di sicurezza su un impianto di mettere "fuori servizio" l'impianto stesso.
Analizzando la vicenda oggetto della sentenza in esame, dall'istruttoria di causa era emerso che gli imputati (tecnici delle caldaie) avevano effettuato un paio di controlli a distanza di tempo, dichiarando in un caso la conformità dell'impianto e in un altro segnalando le disfunzioni, a iniziare dalla collocazione in un ambiente non adatto al tipo di caldaia. Tali negligenze avevano portavano al decesso di una persona avvenuto a seguito di collasso cardiorespiratorio terminale da asfissia per intossicazione da carbonio causata dall'esalazione dalla caldaia (cattivo funzionamento).
Di conseguenza era scattata la condanna dei tecnici alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale ) e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle parti civili costituite con previsionale somma di 50 mila euro per ciascuna parte civile.
Tale pronuncia, richiamata dal CNA, è importante in quanto evidenzia e specifica alcuni principi da tenere in considerazione durante la manutenzione degli impianti:
a. quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia (il Responsabile Tecnico dell'impresa di manutenzione abilitata ai sensi del Dm 37 del 2008) non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma 1, codice penale;
b. la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace;
c. non è sufficiente che il successivo garante, o uno dei successivi (il manutentore/installatore), intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante (il proprietario/conduttore dell'impianto), rimuova effettivamente la fonte di pericolo dovuta alla condotta (azione od omissione) di quest'ultimo, con la conseguenza che, ove l'intervento risulti incompleto, insufficiente, tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante, qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto, da parte sua, di quelle norme precauzionali, non può non risponderne;
d. la messa fuori servizio dell'apparecchio doveva essere effettuata dal tecnico che riscontrasse l'inidoneità, che avrebbe dovuto anche diffidare il proprietario dell'impianto dall'utilizzarlo ed indicare le prescrizioni necessarie per la messa a norma dello stesso
In virtù di quanto evidenziato, la pronuncia è importante in quanto sottolinea gli aspetti di colpa specifica, connessa all'obbligo del tecnico di chiudere l'impianto controllato; profili di colpa generica, ossia l'imperizia ed anche la negligenza, ascrivibili all'imputato.

Aspetti conclusivi
Da quanto esposto sinora, gli obblighi di manutenzione e di sicurezza degli impianti quali l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto termico che, in genere, è il proprietario dell'impianto. Nel caso di edifici dati in locazione però, il responsabile è l'inquilino e nel caso di impianti centralizzati è l'amministratore di condominio. Inoltre il Dm 37 del 2008 specifica anche che è possibile delegare la responsabilità a un "terzo responsabile" che diventerà il responsabile dell'esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica, rispondendone davanti alla legge.
Premesso quanto innanzi esposto, alla luce dei recenti consigli del CNA, si evidenzia che il tecnico manutentore in caso di "anomalie" di impianti (si ritiene sia privati che condominiali), per salvaguardarsi da eventuali contestazioni, questo dovrà eseguire le seguenti operazioni:
- mettere fuori servizio l'impianto (La procedura di "messa fuori servizio" è definita dalla norma UNI 10738/2012 "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza");
- diffidare per iscritto l'occupante (il responsabile) dall'utilizzo dell'impianto (La sola compilazione della sezione "Prescrizioni" non rappresenta di per sé quella "diffida all'utilizzo" che deve invece essere esplicitamente dichiarata per iscritto dal tecnico sotto forma di vero e proprio divieto di utilizzo dell'impianto/apparecchio sino alla risoluzione dei problemi che hanno determinato la necessità della sua messa fuori servizio. In questo senso sarebbe opportuno che il tecnico facesse sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione di consenso alla chiusura dell'apparecchio/impianto richiamando la descrizione delle irregolarità rilevate);
- indicare le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza (il tecnico deve descrivere compiutamente le carenze rilevate e gli interventi che devono essere adottati per la loro soluzione dando particolare evidenza dei rischi nei quali potrebbe incorrere l'utilizzatore qualora dovesse riattivare autonomamente l'apparecchio/impianto).
Tanto premesso, e in considerazione delle responsabilità poste in capo al tecnico nel caso in cui rilevi situazioni di pericolo, è senz'altro doveroso che questi, una volta posto fuori servizio l'apparecchio/impianto e debitamente informato e diffidato il proprio cliente, proceda con la segnalazione dello stato di fatto agli Enti preposti alla sicurezza.

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