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Regolamento edilizio unico: recepimento flop a un anno dal debutto

di Raffaele Lungarella

A un anno di distanza dal termine, sono solo dieci le Regioni che hanno recepito il regolamento edilizio tipo. Da ultimo il 24 aprile scorso le Marche hanno approvato una legge in materia. Entro il 18 aprile 2017 le Autonomie avrebbero dovuto recepire il testo dello schema di regolamento edilizio unico adottato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Solo Puglia, Liguria e Lazio hanno rispettato la scadenza (per la scheda riassuntiva cliccare qui ).

Recepimento-fotocopia

Tra le ritardatarie Campania, Abruzzo e Calabria si sono semplicemente limitate a recepire lo schema di regolamento allegato all’intesa, senza neanche integrare l’allegato delle disposizioni statali da applicare in edilizia con le rispettive normative locali. Abruzzo e Calabria, in particolare, si sono limitate, nelle loro delibere di recepimento, a riportare la fotocopia del testo approvato a Roma. Un’operazione che forse si sarebbe potuta fare entro la data inizialmente prevista. Anche senza fornire ai Comuni indicazioni precise sulle norme regionali da applicare, l’approvazione puntuale avrebbe se non altro anticipato il momento in cui i singoli Comuni avrebbero dovuto iniziare ad applicare le stesse 42 definizioni dei parametri edilizi, relativi alle superfici, alle altezze e alle altre caratteristiche degli edifici.

Le novità

L’allegato contenente le descrizioni dei parametri edilizi è quello che più ha calamitato l’interesse delle altre Regioni che hanno recepito il regolamento tipo. Con l’eccezione del Veneto e del Lazio, che hanno riprodotto l’allegato al testo dell’intesa, le altre cinque sono intervenute sulle definizioni soprattutto con l’obiettivo di agevolare il lavoro dei tecnici comunali chiamati ad adeguare i regolamenti vigenti o ad applicarle in quelli nuovi. Piemonte, Liguria, Puglia, Marche ed Emilia Romagna forniscono tutte specificazioni tecniche dei singoli parametri, e alcune hanno individuato anche quelli che hanno rilevanza urbanistica e che perciò possono incidere anche su volumi e superfici previsti nei piani regolatori. L’intesa stabilisce che il recepimento del regolamento edilizio tipo deve lasciare invariate le previsioni dei piani vigenti; impegno che è ribadito in tutti gli atti regionali. La Liguria e l’Emilia Romagna forniscono anche indicazioni sui tempi di applicazione delle definizioni. Ai Comuni liguri, per ogni parametro, è indicato se l’efficacia è immediata o no. In Emilia Romagna, ogni Comune è stato libero di scegliere tra riorganizzare completamente le norme in materia edilizia di propria competenza adottando la struttura generale uniforme del regolamento proposta dalla Regione, oppure rinviare l’operazione all’adozione dei nuovi strumenti urbanistici, adeguando provvisoriamente quelli in essere nelle parti difformi dalle nuove indicazioni.

Gli assenti

All’appello mancano le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Bolzano e Trento (alle quale l’intesa concede di adottare il regolamento compatibilmente con i propri Statuti), ma anche Lombardia, Toscana, Umbria, Molise e Basilicata. La Lombardia ha già predisposto una bozza di regolamento con l’integrazione della normativa statale con le leggi e delle delibere regionali ed anche delle linee guida per la sua adozione. L’intesa del 2016 non prevede sanzioni né l’attivazione di un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni ritardatarie, anche qualora continuassero a non recepire lo schema tipo. Naturalmente nelle Regioni inadempienti i Comuni non possono adeguare i regolamenti al modello regionale. I Comuni possono, però, «comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati» (articolo 2 dell’intesa). Il che lascia, in sostanza, liberi i Comuni delle Regioni ancora inadempienti di darsi una propria, autonoma, disciplina edilizia.

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