Lavori & Tecnologie

Lavori antisismici, permessi più facili

di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

I lavori del sisma bonus sono più semplici. Con l’arrivo delle norme tecniche per le costruzioni - in vigore dallo scorso 22 marzo - è diventato più facile (e meno costoso) prevenire i danni del terremoto sul patrimonio edilizio esistente e beneficiare, al tempo stesso, dei generosi sconti fiscali previsti.

Se in passato, anche per agire in modo puntuale su un fabbricato (ad esempio per riparare un danneggiamento minore causato da evento sismico), era spesso necessario estendere il campo di azione all’intera struttura, sulla carta questo limite pare ora superato. Così come sono più di uno gli “sconti” tecnici previsti per chi - pur non garantendo il 100% di messa in sicurezza come per le nuove costruzioni - decide comunque di migliorare o adeguare l’esistente.

Le nuove regole hanno un impatto anche sugli incentivi fiscali, il cosiddetto sisma bonus. Che scatta, a parità di lavoro, con un meccanismo che premia chi spinge di più sull’intervento. Ma il ventaglio degli interventi davvero realizzabili si amplia, secondo il principio che è meglio qualcosa, piuttosto che nulla. Anche se non è il massimo che si può ottenere. Il nuovo approccio dipende dalle Ntc 2018, le norme tecniche per le costruzioni (Dm Infrastrutture 17 gennaio 2018). Che, dopo dieci anni, sono state corrette e parzialmente riscritte. La disciplina (si veda la scheda riassuntiva cliccando qui )è vigente: per comprenderla al meglio, è attesa (ed è già pronta, assicurano i tecnici) una circolare esplicativa.

Le novità sono legate ad alcuni concetti fondamentali: sono stati inseriti per la prima volta una serie di limiti. Che, di fatto, abbassano (o a volte, semplicemente chiariscono) le soglie minime da raggiungere quando si mette mano a un edificio esistente. E che, per questo, hanno l’obiettivo di “liberare” il mercato.

Più di prima, questa versione delle Ntc 2018, chiama in causa una presa di coscienza da parte del progettista. Che, laddove ritiene, è anche libero di derogare a determinate norme, purché motivi le proprie scelte assumendosene la responsabilità.

Ma entriamo nel dettaglio. Innanzitutto la norma introduce (a differenza del passato) un coefficiente minimo che indica il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile da una struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Come in passato, tre sono le tipologie di intervento contemplate sulle strutture esistenti:

• le azioni di riparazione o locali (che interessano elementi isolati e possono riguardare sia abbellimenti, sia la riparazione di danni o situazioni di pericolo potenziali);

• lgli interventi di miglioramento sismico (che puntano ad aumentare il livello di sicurezza della struttura, senza rispondere però al grado di performance richiesta per il nuovo);

• l’adeguamento sismico (il più oneroso, in termini sia tecnici che economici). Alcuni lavori (come la sopraelevazione, l’ampliamento con opere connesse alla struttura o la trasformazione globale) devono sempre rispettare il medesimo standard delle nuove realizzazioni, ma in altri casi le norme tecniche aprono la strada a “sconti”. Ad esempio, parlando di adeguamenti, per il cambio di destinazione d’uso di una serie di fabbricati è previsto uno “sconto” del 20% sul rispetto dei parametri per il nuovo. Così anche in caso di inserimento di elementi verticali, l’adeguamento è obbligatorio solo se si supera il limite del 50% del carico (si veda la scheda a fianco). Nei miglioramenti, le maglie sono ancora più larghe: per case “comuni”o immobili industriali, l’obiettivo minimo è di un miglioramento dell’esistente di almeno il 10 per cento. Per gli immobili scolastici in classe tre o edifici in classe quattro, cioè gli immobili con funzioni strategiche o pubbliche, l’obiettivo minimo è raggiungere un incremento della sicurezza del 60% rispetto a quanto richiesto per il nuovo. Infine, saranno più facili gli interventi localizzati: ora va effettuata una valutazione di sicurezza solo sulla porzione su cui si interviene. Un punto, quest’ultimo, che non manca di sollevare dibattito (così come molto contestata è la decisione di inserire semplificazioni anche per le scuole). Forse, solo nell’applicazione pratica, sarà possibile tirare le somme.

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