Lavori & Tecnologie

Previdenza ridotta per il geometra-amministratore

di Matteo Prioschi

I redditi che un geometra incassa svolgendo l’attività di amministratore di condominio non sono base imponibile per il contributo soggettivo alla contribuzione alla Cassa di previdenza dei geometri.

In base all’articolo 10 della legge 773/1982 e all’articolo 1 del regolamento della Cassa, il contributo dovuto dai professionisti va calcolato in relazione al reddito professionale netto. L’ente di previdenza, richiamandosi alla sentenza 20670/2004 di Cassazione, ha sostenuto che sono soggetti a contribuzione tutti i redditi collegati alle conoscenze professionali, sulla base di una nozione ampia di attività professionale.

Con la sentenza 27125/2017 depositata ieri , però, i giudici in primo luogo rilevano che, in base ai principi generali contenuti nell’articolo 2697 del codice civile, è legittima la tesi per cui spetta alla Cassa di previdenza dimostrare quali redditi derivano dall’attività di geometra e quindi sono soggetti a contribuzione previdenziale presso l’ente stesso.

Quanto a cosa si deve intendere per attività professionale, la Suprema corte evidenzia che la Cassa fonda la sua pretesa non sui caratteri oggettivi di quanto svolto dall’iscritto, ma sui caratteri soggettivi dello stesso, cioè sul fatto che il professionista sia un geometra. Questa, però, è una «tangibile tautologia» e viola il «fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l’inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell’attività svolta dal soggetto da assicurare».

In base a tale principio, per giustificare l’obbligo di contribuzione non basta che una persona sia iscritta a un albo professionale e non è nemmeno sufficiente che le conoscenze professionali possano occasionalmente servire allo svolgimento dell’altra attività, in questo caso quella di amministratore di condominio.

Secondo i giudici serve una connessione necessaria «tale per cui l’attività professionale... non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista».

Invece, rilevano i giudici, l’attività di amministratore di condominio non comporta la necessità di occuparsi di questioni inerenti l’attività di geometra, come dimostrato dal fatto che ci sono amministratori che hanno diversa formazione professionale.

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