Lavori & Tecnologie

Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

di Raffaele Lungarella

La Regione o l’ente da essa delegato al quale viene presentata la richiesta è obbligato a indicare, a chi deve realizzare l’intervento, se è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ordinaria, quella semplificata oppure se ne è del tutto esentato.

A stabilirlo è la circolare n. 42 del 21 luglio scorso della direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali. Insieme alla nota di aprile dello stesso ministero, la circolare fornisce i chiarimenti per venire a capo dei dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017.

Questo decreto individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata. Si tratta di lavori che hanno un impatto scarsamente percettibile sul versante paesaggistico, oppure di quelli per i quali è sufficiente l’autorizzazione in forma semplificata, poiché hanno un impatto di lieve entità.

La liberalizzazione

Con il nuovo regolamento alcune opere per le quali in precedenza occorreva l’autorizzazione semplificata sono state liberalizzate e altre sono passate dal regime ordinario a quello semplificato.

Gli allegati al regolamento riportano la descrizione dei singoli interventi realizzabili con ognuno dei due regimi.

Ma la loro necessaria sinteticità ha creato qualche problema interpretativo per gli uffici quando hanno iniziato a istruire le prime pratiche con il nuovo regime.

Le difficoltà sono emerse soprattutto per gli interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica. Ora le due circolari applicative emanate dal Mibact consentono di individuare in dettaglio le caratteristiche che devono possedere quegli interventi. Nelle schede a fianco sono riportati i principali interventi (con la numerazione riportata nell’allegato A al Dpr 31) per i quali la circolare fornisce istruzioni sulle condizioni che rendono possibile l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica.

La valutazione preliminare

In ogni caso, per avere la sicurezza che l’intervento possa essere realizzato senza alcuna autorizzazione l’interessato può chiedere una verifica preliminare. E la circolare 42 ricorda, appunto, che l’ente competente in materia deve obbligatoriamente rispondere. Conviene interpellare gli uffici (in genere lo sportello unico dell’edilizia) quando c’è qualche incertezza sulla classificazione dell’intervento, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per la realizzazione senza autorizzazione di opere per le quali invece occorre.

Nella circolare di luglio scorso si sottolinea come la norma del regolamento che dà facoltà di chiedere la verifica preliminare, non preveda nessuna sanzione specifica, né per l’amministrazione né per il responsabile del procedimento, nel caso in cui essa non sia applicata, ma, «potrebbero trovare applicazione i titoli comuni dell’azione disciplinare».

I passaggi

Le circolari ministeriali danno anche un importante contributo chiarificatore sui termini delle procedure e sulle conseguenze del loro mancato rispetto. I tempi previsti dal regolamento sono questi:

entro dieci giorni dal ricevimento dall’istanza, l’amministrazione pubblica può chiedere, a chi l’ha presentata, una sola volta, un’integrazione della documentazione;

la richiesta deve essere soddisfatta in dieci giorni;

l’amministrazione deve completare l’istruttoria entro 20 giorni e trasmettere alla soprintendenza la documentazione, accompagnata da una proposta di accoglimento;

anche la soprintendenza ha venti giorni per esprimersi;

se il giudizio è positivo l’amministrazione procedente ha dieci giorni per dare l’autorizzazione.

Nel complesso, dunque, in caso di esito positivo, l’iter amministrativo dovrebbe concludersi in 60-70 giorni.

La durata del procedimento si allunga nel caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione che fa la prima istruttoria o di diniego da parte della sovrintendenza. Ma in ogni caso non c’è nessuna certezza che i tempi previsti per i singoli passaggi del percorso amministrativo siano rispettati.

La circolare chiarisce, infatti, che i termini intermedi non sono perentori, e che lo è solo quello finale di venti giorni assegnati alla soprintendenza per la propria valutazione. È solo la mancata espressione del parere vincolante della soprintendenza nei termini previsti che fa scattare il silenzio assenso e costringe l’amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione. Il mancato rispetto di tutti gli altri termini non rende, invece, illegittimo il parere finale.

Il periodo transitorio

Maggiore chiarezza viene fatta dalla circolare anche sull’individuazione del regime da applicare alle pratiche già avviate, ma non ancora concluse, al momento dell’entrata in vigore del Dpr 31/2017.

Si applica la regola secondo cui ogni decisione deve essere adottata in base alla normativa vigente nel momento in cui si esegue l’istruttoria.

Per cui, per esempio, la richiesta di autorizzazione relativa a un intervento che il regolamento ha liberalizzato deve essere semplicemente archiviata e ne deve essere data notizia alla sovrintendenza e all’interessato.

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