Sopraelevazione del 1959 non rispondente al progetto
Da L'Esperto Risponde
Per la realizzazione di opere tra il 17.8.1942 al 1.9.1967 (data di entrata in vigore della L. n. 765/1967) l'obbligo di licenza edilizia sussisteva solo per quelle da eseguire nei centri abitati, mentre per le altre, e fatte salve diverse indicazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali, non vi era obbligo di munirsi di titolo abilitativo a costruire. Tuttavia, viste le informazioni fornite con il quesito, l'immobile in questione non sembra tra quelli che avrebbero potuto essere esentati dalla richiesta del titolo edilizio, conseguendone che, ad oggi, l'unica possibilità di regolarizzazione la situazione descritta è data dall'applicazione dell'art. 36 Dpr n. 380/2001, secondo cui, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
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