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La lite sul muro abusivo va avviata contro ambedue i coniugi se sono in comunione

di Donato Palombella

La moglie in comunione di beni, risponde per gli abusi edilizi del marito. La Cassazione ricorda che se il condòmino vuole agire in giudizio contro il vicino di casa per ottenere la demolizione del muro abusivo, deve citare in giudizio anche il coniuge del responsabile.
Tutto parte dalla solita lite tra vicini. La scintilla che fa esplodere le polveri, questa volta, è rappresentata da un sottoscala che sarebbe stato in parte occupato in via esclusiva dal dirimpettaio previa realizzazione di un muro. Il condòmino cita il vicino-costruttore dinanzi al Giudice di pace che, peraltro, rigetta la domanda ritenendo che il sottoscala fosse di proprietà esclusiva del convenuto. Il Tribunale, facendo affidamento sui titoli di acquisto, ribalta l'esito del giudizio. Così la controversia finisce sui banchi della Cassazione dove, con un magistrale colpo di scena, il convenuto sfodera il proprio asso nella manica: la controparte avrebbe dovuto citare in giudizio anche la moglie!
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 22 ottobre 2015, n. 21539, ricorda che, secondo il costante insegnamento della Cassazione (Cass. n. 5335/97; conformi, nn. 10968/94, 4094/96, 1270/99, 2610/99 e 5603/01), il condòmino che chiede la demolizione del manufatto realizzato dal vicino deve citare in giudizio entrambi i coniugi in quanto esisterebbe un vero e proprio litisconsorzio necessario tra i comproprietari dell'appartamento. E non finisce qui! L'eccezione può essere sollevata anche per la prima volta in cassazione purché non si sia formato il giudicato e, dalla documentazione in atti, sia possibile risalire al quadro generale della situazione. Non sarebbe invece possibile integrare i documenti presentati inizialmente. Nel caso in esame è stato sufficiente fare riferimento ai titoli di acquisto (posti a fondamento della sentenza del Tribunale) per sincerarsi che l'appartamento del convenuto era stato acquistato in comunione di beni per cui la causa doveva essere intentata anche verso la moglie.

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