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Adempimenti catastali, dalle Entrate le indicazioni operative sul ravvedimento operoso

di Elena Ferrari


Fonte: Consulente immobiliare

Il nuovo ravvedimento operoso
A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 13 del Dlgs 472/97 da parte della legge di Stabilità per il 2015, con effetto dal 1° gennaio 2015, le sanzioni di carattere amministrativo tributario possono essere ridotte:
- a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, se questo viene eseguito entro 30 giorni dalla sua commissione (lettera a);
- a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore (lettera a-bis);
- a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (lettera b);
- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (lettera b-bis);
- a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (lettera b-ter);
-a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione tramite processo verbale, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del Dlgs 471/97 (in generale mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale) (lettera b-quater);
- a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (lettera c).
In sostanza, con riguardo alla materia catastale, alle due ipotesi di ravvedimento già applicabili (quelle di cui alle lettere b e c si sono aggiunte le due nuove casistiche di cui alle lettere b-bis e b-ter).
Sotto il profilo applicativo, deve essere ricordato che le modifiche recate all'art. 13 del Dlgs 472/97 hanno introdotto anche le due seguenti importanti novità:
- per i tributi amministrati da parte dell'Agenzia delle entrate, non operano più le preclusioni di cui al comma 1 dell'art. 13 (constatazione della violazione, inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento), fatta eccezione per la notifica degli atti di liquidazione, di accertamento o di contestazione e/o irrogazione di sanzioni;
- il pagamento e la regolarizzazione eseguiti tramite ravvedimento non precludono all'Agenzia la possibilità di iniziare o proseguire accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
A proposito delle modalità di pagamento delle sanzioni ridotte e, in particolare, della necessità che, a norma del comma 2 dell'articolo 13, il pagamento della sanzione ridotta vada eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza dovuti e al pagamento degli interessi moratori, va ricordato che l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale catasto e cartografia, con nota protocollo n. 151248 del 18 novembre 2013, ha precisato che il contribuente può ravvedersi anche dopo la presentazione della dichiarazione catastale e il pagamento dei tributi speciali, purché la sanzione venga versata entro i termini di scadenza previsti per il ravvedimento e sempreché non gli sia già stato notificato l'atto di liquidazione o di accertamento da parte dell'Ufficio.
Al fine di garantire una corretta e adeguata gestione delle richieste di ravvedimento, tutte queste novità hanno implicato le necessità di aggiornare le procedure informatiche già in uso a uffici e professionisti.

Procedure telematiche
Come chiarito dalla nota dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 123479 del 29 settembre 2015 (corredata di un documento tecnico contente indicazioni operative), le procedure telematiche utilizzate per l'invio delle dichiarazioni DOCFA sono state implementate aggiornando le casistiche “Ravvedimento operoso” presenti nella configurazione delle funzionalità dell'applicativo SISTER, secondo lo schema che segue:
1.ordinario (applicabile alle dichiarazioni DOCFA relative alle unità immobiliari per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di fine lavori):
- ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (con applicazione della sanzione pari a 1/10 del minimo ex lettera c);
- ravvedimento oltre 90 giorni ed entro un anno dalla violazione (con applicazione della sanzione pari ad 1/8 del minimo ex lettera b);
-ravvedimento oltre un anno ed entro due anni dalla violazione (con applicazione della sanzione pari a 1/7 del minimo ex lettera b-bis);
-ravvedimento oltre due anni dalla violazione (con applicazione della sanzione pari a 1/6 del minimo ex lettera b-ter).
In relazione ai casi di ravvedimento ora elencati, i termini sono calcolati in relazione alla “data fine lavori” indicata dal professionista nella dichiarazione DOCFA;
2.rendita presunta: il ravvedimento viene calcolato in relazione alla “data scadenza termine” richiamata in automatico dal sistema e selezionata dall'operatore. Per le date del 31 agosto 2012, 2 aprile 2013 e 30 aprile 2013, trova applicazione solo il ravvedimento possibile oltre due anni dalla violazione di cui alla lettera b-ter. Per la fattispecie “Altra data”, possono invece trovare applicazione tutte le casistiche di cui al precedente punto 1;
3.dichiarazione di ruralità: il ravvedimento viene calcolato in relazione alla “data scadenza termine” richiamata in automatico dal sistema e selezionata dall'operatore. Le date sono due: 30 novembre 2012 e 31 maggio 2013, per le quali trova applicazione soltanto il ravvedimento ammesso oltre due anni dalla violazione di cui alla lettera b-ter;
4.sisma maggio 2012: in questo caso, il ravvedimento viene calcolato in relazione alla “data fine lavori” indicata dal richiedente. Anche per tale tipologia di ravvedimento, trovano applicazione soltanto le regole di cui alla lettera b-ter.
In ragione di queste modifiche, il richiedente, tramite la specifica opzione “Ravvedimento operoso”, può sanare la violazione compiuta e pagare la corrispondente sanzione.
Gli aggiornamenti apportati prevedono le seguenti ulteriori nuove funzionalità:
a. possibilità di richiedere il ravvedimento per la violazione correlata alla tardiva presentazione del tipo mappale, contestualmente alla presentazione della dichiarazione DOCFA, così come chiarito dall’Agenzia del territorio con circolare 3 dell'11 aprile 2006 (protocollo n. 28334). A tale fine, è stato introdotto un campo nella schermata di SISTER in cui può essere inserita la data di presentazione del tipo mappale (data protocollo PREGEO). Tale informazione permette al sistema di calcolare, oltre la sanzione PREGEO, anche gli interessi moratori dovuti per il tardivo versamento dei tributi speciali catastali del tipo mappale;
b. blocco del ravvedimento nel caso di intervenuta decadenza quinquennale delle attività accertative ex articolo 20 del Dlgs 472/97.

La procedura Workflow DOCFA di Territorio Web
A seguito delle novità riguardanti il ravvedimento, allo scopo di consentire una corretta gestione dei controlli in fase di accettazione dei documenti inviati telematicamente, la nota protocollo n. 123479 ricorda che è stata integrata anche la procedura Workflow DOCFA di Territorio Web.
In particolare, le procedure Workflow di aggiornamento, utilizzate per la trattazione delle dichiarazioni DOCFA presentate, in via residuale, in front-office, sono state aggiornate con l'introduzione delle nuove casistiche di ravvedimento e con le nuove ulteriori funzionalità.
In particolare, le fattispecie di ravvedimento applicabili (ordinario, rendita presunta, fabbricati rurali, sisma maggio 2012) sono state aggiornate con gli stessi criteri e requisiti previsti per il ravvedimento delle procedure telematiche di cui al punto precedente.

Le procedure di cassa
Nell'ambito delle procedure di cassa, sono state apportate le seguenti implementazioni:
- aggiornamento dei servizi di cassa correlati alle domande di volture presentate in front-office, integrate con le casistiche di ravvedimento applicabili alle violazioni relative alla tardiva presentazione delle domande di volture;
- aggiornamento del listino dei servizi di cassa, con l'introduzione di tutte le casistiche di ravvedimento applicabili per ciascuna tipologia di violazione catastale.

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