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Canne fumarie sulla facciata, il Tar Lazio boccia la pizzeria

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

Canne fumarie di una pizzeria installate lungo la facciata di un condominio: il proprietario di un ristorante di Roma, dopo una lunga guerra legale, perde la causa al Tar del Lazio (sezione Seconda Ter, sentenza n. 11129/2015 depositata il 9 settembre). Nel ricorso, il proprietario chiedeva anche i danni al Comune, a fronte di un provvedimento che gli inibiva definitivamente le due condotte, e dunque l'esercizio dell'attività. Infatti a un certo punto della vicenda, a fronte della resistenza del ristoratore ad eliminare le canne fumarie, gli uffici capitolini gli avevano anche annullato l'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Ma vediamo in concreto la complessa vicenda. Nel 2007 la proprietà del locale presenta una Dia per collocare due condotti fumari lungo un fianco dello stabile condominiale, alla cui base si svolge l'attività di ristorazione. Non avendo ricevuto risposta, suppone un silenzio-assenso. Di qui una guerra di carte bollate.
Nel 2008 gli uffici dichiarano la prima Dia priva di ogni valore, perché basata su erronei presupposti, e revocano pure la concessione temporanea di suolo pubblico assentita per l'esecuzione dei lavori. Sempre nel 2008 il proprietario presenta una nuova Dia, ma il Municipio competente, motivando che a Roma il regolamento edilizio vieta canne fumarie prospettanti su area pubblica, gli intima l'immediata rimozione delle tubazioni già poste in essere in facciata, inviando nel 2009 un'ulteriore sollecitazione, che innesca un primo ricorso al Tar.
Ne seguiranno altri, giacché nel 2010 il municipio ordina la rimozione/demolizione d'ufficio dei condotti, applicando una sanzione pecuniaria con obbligo di ripristino dei luoghi. Non solo: nel 2012 il Comune sospende al proprietario del ristorante l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente chiusura “fino alla risistemazione delle due canne fumarie ivi realizzate abusivamente”.
Il titolare del ristorante chiede al Tar la sospensione dell'immediata efficacia dei provvedimenti che i giudici concedono, dopo aver chiesto alla P.a. chiarimenti “in ordine alle modalità con le quali la società ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all'ordine contenuto nel provvedimento impugnato di risistemazione delle due canne fumarie abusivamente realizzate”. Ma a fine 2012 l'amministrazione reitera lo stop all'autorizzazione per bevande e alimenti, “fino alla risoluzione delle problematiche della emissione dei fumi in atmosfera”. Nuovo ricorso. Infine il ristoratore, per tentare di ovviare allo stallo, chiede e ottiene una conferenza dei servizi, che si svolge nel 2014, senza però esiti favorevoli alla pizzeria.
Nel caso di specie, il punto focale per la definizione della vertenza è contenuto nel regolamento edilizio di Roma che, in un passaggio espressamente dedicato ai condotti di fumo (art. 59), così come proibisce di “far esalare il fumo inferiormente al tetto”, vieta l'installazione di “canne fumarie con tubi esterni prospettanti sul suolo pubblico”.
In tale contesto, per la risoluzione della controversia, sentenziano i giudici, deve prevalere il superiore interesse pubblico a prevenire pericoli – il rischio incendi - per la pubblica e privata incolumità. Il comportamento del Comune, nel solco del regolamento edilizio e quello d'igiene, rappresenta un “ragionevole bilanciamento di interessi pubblici: salute, sicurezza, diritto di proprietà, iniziativa economica”.
Sotto questo profilo, l'attività di ristorazione è stata avviata in contrasto con le norme comunali sicché, data l'impossibilità tecnica di “tenerla conformata”, e per il potere dell'amministrazione di inibirne la prosecuzione illecita, l'autorizzazione di commercio non può essere rilasciata e l'attività non può proseguire. Bocciata di conseguenza anche la domanda di risarcimento, per mancanza di danno ingiusto.

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