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“Casa mobile” ancorata al suolo, è abuso edilizio se la destinazione è abitativa

di Francesco Machina Grifeo

In assenza del permesso di costruire, la «destinazione abitativa» fa scattare il reato di abuso edilizio anche per la posa di una «casa mobile», rientrando in questa nozione: prefabbricati, camper, roulotte ecc. La Cassazione, con la sentenza n. 41067/2015, abbracciando un interpretazione restrittiva, chiarisce che la norma fa salvo unicamente il caso in cui sussistano contemporaneamente i seguenti quattro requisiti: la collocazione avvenga all'interno di una «struttura ricettiva all'aperto», l'ancoraggio al suolo sia temporaneo, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività conforme alla legislazione regionale e, in ultimo, la destinazione sia «turistica», e perciò «necessariamente occasionale e limitata nel tempo».
La vicenda - La Cassazione, dunque, ha bocciato il ricorso contro la misura cautelare del sequestro preventivo di un «prefabbricato modulare» disposta dal Gip del tribunale di Agrigento per la possibile violazione dell'articolo 44, lettera b), del Testo unico in materia di edilizia (Dpr 380/2001). L'imputato si era difeso negando la destinazione abitativa e sostenendo che per la semplice sosta o parcheggio, la legge regionale siciliana, applicabile in via esclusiva, non prevedeva alcuna concessione o autorizzazione.
La motivazione - Sul punto, la Suprema corte ricorda, in linea con la propria giurisprudenza, che le disposizioni regionali devono comunque rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale. Ciò detto, afferma che il tribunale ha ritenuto con una valutazione giuridicamente corretta che «l'immobile fosse destinato ad uso abitativo, escludendone l'utilizzo per fini di soddisfacimento di esigenze meramente temporanee», valorizzando, a tal fine, proprio «la presenza di arredi, l'esistenza, all'esterno del manufatto, di un'area piastrellata di circa 200 mq, sulla quale insiste un terrazzino e la realizzazione di una vasca idrica interrata in cemento armato». Invece, «l'assenza di allacciamenti alla rete idrica e l'assenza di vasche di raccolta delle acque bianche e nere» si spiegava con collocazione soltanto recente del prefabbricato, così come emergeva dalla carta provvisoria di circolazione.
Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, quello che lamentava la mancata considerazione della «particolare tenuità del fatto», ai sensi del nuovo articolo 131 bis del codice penale, i giudici di Piazza Cavour affermano che «il solo mantenimento della misura cautelare reale da parte dei giudici del riesame comporta, di per sé, l'implicito riconoscimento della insussistenza dei ricordati presupposti per l'applicazione della norma codicistica di recente introduzione».

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