Lavori & Tecnologie

Geometri, alt del Consiglio di Stato sul cemento: strutture riservate a ingegneri e architetti

di Mauro Salerno

I geometri non possono progettare in autonomia le strutture di opere in cemento armato o costruzioni in zona sismica. In questi casi «per evitare pericoli per la pubblica incolumità» i l progetto statico va riservato a ingegneri e architetti. Con una differenza. Per le opere in cemento armato (si parla comunque di «modeste costruzioni civili»), i geometri potranno mantenere almeno le competenze sulla progettazione architettonica degli edifici, dividendosi eventualmente l'incarico con un tecnico laureato. Nel caso delle costruzioni in zona sismica, invece, «il progettista capofila non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto».
È il principio contenuto in un parere depositato il 4 settembre dal Consiglio di Stato (seconda sezione, n.2539/2015) in risposta a una richiesta della Regione Toscana. Al centro della questione una domanda chedecine di sentenze, disegni di leggi e circolari non hanno ancora sciolto in modo definitivo : possono i geometri progettare strutture in cemento armato o costruzioni in zona sismica?
Il parere del Consiglio di Stato ha il pregio di riprendere in mano l'intera questione, ricostruendo il complicato (e ambiguo) quadro normativo e provando ad affermare un principio di carattere generale.
Al centro della vicenda c'è l'abrogazione della norma che riservava a ingegneri e architetti la possibilità di progettare opere in cemento semplice o armato. Si tratta dell'articolo 1 del Regio decreto 2229 del 1939, cancellato dal cosiddetto decreto «taglialeggi» del 2010 (Dlgs 212/2010). Un'abrogazione che , come segnalano i giudici di Palazzo Spada, ha ulteriormente complicato una questione «già in passato ritenuta controversa e non suscettibile di univoche soluzioni». Caduta la «regola generale», per il Consiglio di Stato sono rimaste in piedi le norme previste dalle leggi sugli ordini professionali, che prevedono lo possibilità per i geometri di realizzare in cemento «modeste costruzioni civili» o «piccole costruzioni accessorie» agli edifici rurali e che invece andrebbero considerate delle eccezioni. Per questo, rileva il Consiglio di Stato, la normativa rimasta in piedi «appare squilibrata». Ai geometri , infatti, «anche se in'ipotesi tutte da dimostrare» risulterebbe concessa la possibilità di progettare in città piccoli edifici in cemento, mentre nel campo degli edifici agricoli («certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone») tale possibilità sarebbe ridotta a «piccole costruzioni in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare un pericolo per le persone». Insomma, scrivono i giudici, quello che prima era un'eccezione in senso estensivo delle competenze dei geometri, oggi sarebbe un'eccezione in senso riduttivo «al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità».
In questo quadro ambiguo, la giurisprudenza ha tenuto un atteggiamento ondivago. Tanto che, come segnala il parere, esistono, sia sentenze che appoggiano il principio secondo il quale i geometri possono tranquillamente progettare opere in cemento ( con l'unico limite della «modestia della costruzione»), sia pronunce che «continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione» di opere in cemento armato.
Entrambe soluzioni da rigettare per il Consiglio di Stato, che ora propone un principio regolatore «ispirato al pubblico e preminente interesse della pubblica incolumità». Invocando anche «la collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali».
La soluzione? Negli edifici civili in cemento armato spetterà a ingegneri e architetti il compito di calcolare le strutture, mentre il geometra potrà occuparsi della progettazione e direzione lavori degli aspetti architettonici dell'edificio. Con un'avvertenza: niente lavori in'autonomia. Non basta, infatti, la controfirma del progetto o dei calcoli da parte di un ingegnere o di un architetto. Il punto è che «l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avverrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere fin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità». Ancora più stringente il principio sancito per gli edifici da realizzare in zona sismica. In questi casi la sicurezza è l'elemento determinante, dunque «il progettista capofila non potrà essere che l'ingegnere o l'architetto».
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