Lavori & Tecnologie

Pannelli fotovoltaici, altezze e distanza non sono sempre derogabili

di Gian Luca Ballabio

Per installare dei pannelli fotovoltaici i parametri di altezza e distanza non sono sempre derogabili. Per arrivare a questa massima del Tar Abruzzo si deve partire dall’inizio, quando i ricorrenti sono titolari di un permesso di costruire per la realizzazione di una palazzina residenziale all'interno del comparto edilizio. Il Comune, però, a seguito dell'accertamento di alcune irregolarità ha emesso un'ordinanza, ingiungendo di demolire “1) le scalinate esterne sul fronte nord/ovest; 2) l'aggetto dei balconi fronte ovest (per la parte eccedente int. 1,60); 3) la parte del solaio di copertura del fabbricato per ripristinare le altezze autorizzate, sia rispetto alla quota del primo solaio fuori terra sul lato ovest e sia rispetto alla strada di lottizzazione sul fronte est (ex art. 48 NTA del PRG)”.
I ricorrenti hanno, quindi, presentato una domanda di sanatoria, la quale, però, è stata rigettata. Il diniego di sanatoria è stato impugnato, per quanto qui interessa, sul presupposto che la normativa in tema di altezze e distanze potesse essere derogata in favore di opere finalizzate al risparmio energetico.
I motivi dell'impugnazione
I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui interessa, di avere proposto, con la richiesta di sanatoria, soluzioni tecniche idonee ad eliminare le contestate difformità, ed in particolare di avere illustrato come l'altezza dell'edificio e l'aggetto dei balconi dovessero considerarsi nell'ambito di quanto assentito in conseguenza dell'applicazione ai solai e ai muri esterni di pacchetti termici in grado di legittimare la deroga di cui all'art.11, comma 1, del Dlgs n.115/08: «Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici».
Il Comune, invece, ha ritenuto che il richiamato art. 11, comma 1, del Dlgs 115/2008 è stato abrogato dall'art.18 del D.lgs 102/2014 (entrato in vigore in data 19/07/2014)- ha infatti ritenuto che le soluzioni prospettate rappresentassero “un espediente o accorgimento fuorviante, o modo fittizio di far apparire l'altezza e la distanza rientranti nelle norme” nel tentativo di superare quanto contestato nell'ordinanza di demolizione “(che prevede effettive demolizioni delle opere irregolari ed il ripristino delle misure dell'altezza e delle distanze precedentemente approvate…”.
La decisione del Tar Abruzzo
Il Tar (Pescara, sentenza del 14 maggio 2015, n. 206) ha osservato che l'art. 11, comma 1, del Dlgs 115/2008 è stato abrogato dall'art. 19, comma. 1, lett. a), Dlgs. 4 luglio 2014, n. 102 (entrato in vigore il 19 luglio 2014) ma che tale circostanza è tuttavia ininfluente alla luce dell'art. 36 del Tu edilizia, secondo cui gli interessati “possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
Pertanto, ha stabilito che la norma era all'epoca ancora in vigore e che richiede che le maggiori dimensioni di muri e solai siano necessari «ad ottenere una riduzione minima…», e perciò, introducendo una valutazione di tipo tecnico in ordine alla verifica di tale presupposto, esclude che sussista un “diritto” alla deroga, come invece sembrano in vario modo supporre i ricorrenti.
Deve infatti ritenersi che la deroga ai parametri di altezza e distanze non costituisca l'automatica conseguenza di una scelta del costruttore di cui il Comune debba limitarsi a prendere atto, risultando della norma in parola che essa è invece la conseguenza di una valutazione effettuata dall'amministrazione in ordine al carattere necessario della soluzione prescelta, e quindi rispetto alla possibilità di ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi. Non sembra, cioè, che il Comune possa assentire una deroga alle distanze laddove il maggiore spessore dei muri perimetrali possa essere “recuperato” verso l'interno, e perciò non necessariamente verso le proprietà altrui. Analoga considerazione può farsi per l'altezza complessiva dell'edificio, anch'essa in linea di principio comunque contenibile nell'ambito dei parametri vigenti”.
Il che evidenzia l'incompatibilità della richiesta di deroga, che implica una valutazione tecnico-discrezionale, con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”, come del resto confermato dal dato normativo secondo cui la deroga è consentita “nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del Dpr 6 giugno 2001, n. 380”, e quindi non nel procedimento di cui all'art. 36 (inserito nel titolo IV).
Il Tar ha ritenuto che «l'applicazione dei pacchetti termici ad una struttura ormai realizzata, con caratteristiche essenziali già acquisite, giustifica perciò le conclusioni del provvedimento, che ha in buona sostanza ritenuto l'estraneità della suddetta disciplina al procedimento ex art. 36 t.u. ed., e quindi irrilevante l'applicazione dei pacchetti termici sul calcolo dell'altezza del fabbricato e dell'aggetto dei balconi». Pertanto, «poiché la domanda di sanatoria era (tranne un punto) pressoché interamente incentrata sulle pretese conseguenze derivanti dall'applicazione dei pacchetti termici (si veda la relazione tecnico-illustrativa, doc. 3 produzioni comunali 12 gennaio 2015), la rilevata carenza dei presupposti di per sé consolida il diniego riguardo ai punti 2) e 3) della pag. 3 della appena citata relazione. Ne consegue il rigetto del secondo motivo aggiunto».

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