Lavori & Tecnologie

Lavori su tetti e ponteggi, in Emilia la legge sulla sicurezza

di Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico

Muratori al lavoro sui tetti, operatori edili “alpinisti”, la Regione Emilia Romagna revisiona regole e accorgimenti per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota, nei cantieri edili e di ingegneria civile. Lo fa a un anno e mezzo dal precedente atto di indirizzo (delibera dell'Assemblea legislativa n. 149/2013) che per lavori in copertura o su ampie e/o continue pareti a specchio, con lo scopo di ridurre i rischi di infortunio, aveva introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi di ancoraggio.
Il nuovo atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini (GPG/2015/844 del 15 giugno 2015) sostituirà integralmente il precedente. La sua pubblicazione è prevista sul Burert del 1° luglio; sarà quindi efficace dal 2 luglio 2015.
Il nuovo testo, con relativo allegato, messo a punto nel corso di diversi incontri con ordini e collegi professionali e con i rappresentanti tecnici delle Asl, chiarisce più puntualmente l'ambito di applicazione del pacchetto di regole, e i conseguenti adempimenti procedurali, aggiornando definizioni tecniche e criteri generali di progettazione.
L'allegato, in particolare, stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi riguardanti le coperture degli edifici, di nuova costruzione o esistenti, sia pubblici che privati. Vale anche per lavori su facciate vetrate continue, bisognose di cure e manutenzione, nel caso esista almeno un'intera facciata vetrata, dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda.
Sono escluse le sole coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale (continuo e completo) alto almeno un metro. Il testo, che disciplina l'installazione di dispositivi di protezione permanenti e mobili, definisce come “lavoro in quota” qualunque attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a due metri sopra a un piano stabile.
Esistono prescrizioni su percorsi di accesso, transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, punti di ancoraggio delle linee salva-vita, parapetti, passerelle di camminamento, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza, impalcati.
Nel caso di interventi soggetti a regime abilitativo o comunicazione inizio lavori (Cil), un professionista abilitato deve redigere un elaborato tecnico che va allegato, rispettivamente, alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori. Per gli interventi di edilizia libera, va comunque redatto e conservato agli atti dal proprietario dell'immobile.
L'elaborato tecnico deve contenere: le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali; grafici in scala adeguata in cui siano indicati percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto; documentazione fotografica dettagliata dell'installazione effettuata; relazione di calcolo di verifica sulla resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o parete vetrata o certificato di collaudo; certificazioni del produttore; dichiarazione di corretta installazione dell'installatore; manuale d'uso; programma di manutenzione.

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