Fisco

Sconto o cessione: decisivo il fattore tempo

È previsto che con un provvedimento del direttore delle Entrate – che il Dl Rilancio prevede sia emanato entro il 18 giugno – siano definite le modalità concrete

di Marco Zandonà

La novità principale del superbonus del 110% è la possibilità – in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi – di optare per la cessione del credito di imposta corrispondente o dello sconto in fattura. Possibilità che viene estesa anche ad altri bonus sui lavori per spese sostenute nel 2020 e 2021: quello sulle ristrutturazioni (50%) e il bonus facciate (90%), oltre a ecobonus e sismabonus ordinari.

È previsto che con un provvedimento del direttore delle Entrate – che il Di Rilancio prevede sia emanato entro il 18 giugno – siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all’esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Questo è il fulcro del superbonus al 110 per cento. I tempi e i modi per l’utilizzo del credito di imposta - così come l’acquisto dall’impresa esecutrice dei lavori - determinano, infatti, la fattibilità dell’operazione anche sotto il profilo dell’esposizione finanziaria dell’impresa che, a fronte di incassi pari a zero, deve pagare materiali, servizi e manodopera.

Ma quando arrivano i crediti?
A livello normativo non viene dettagliata la tempistica con la quale gli acquirenti dei crediti d’imposta potranno averli a disposizione nel proprio cassetto fiscale. È quindi fondamentale che vengano fissate modalità operative tali da garantire l’utilizzo o la monetizzazione immediata (con ulteriore cessione) dei bonus corrispondenti, superando le attuali regole che ne impongono l’utilizzo solo dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate.

Sarebbe sufficiente rinviare a quanto era stato previsto nel provvedimento del direttore delle Entrate (prot. 660057) emanato lo scorso 31 luglio per disciplinare lo sconto in fattura sui lavori edilizi, poi eliminato dalla legge di Bilancio per il 2020.

Lì è previsto che lo sconto è pari alla detrazione spettante in base alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, o di riduzione del rischio sismico. Il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale indicando espressamente in fattura l’ammontare dello sconto (nel caso del superbonus pari al 100%).

Gli adempimenti
Circa gli adempimenti, il provvedimento prevede che il beneficiario comunichi alle Entrate l’esercizio dell’opzione per lo sconto, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate e che l’impresa che ha effettuato lo sconto confermi, in primo luogo, l’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario della detrazione e attesti l’effettuazione dello sconto, mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Dopodiché, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario (o dell’amministratore in caso di lavori condominiali), l’impresa potrà recuperare lo sconto attraverso un credito d’imposta, alternativamente, da utilizzare in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” (ripartendolo in 5 quote annuali costanti), ovvero cedere a terzi utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Questa è la tempistica che si auspica possa essere contenuta nel provvedimento delle Entrate.

In conclusione, per non incidere ulteriormente sulla liquidità delle imprese, già gravemente compromessa dalla situazione emergenziale, è necessario prevedere che i crediti d’imposta diventino disponibili, per l’impresa che li acquista o che pratica lo “sconto in fattura”, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture (comprese quelle relative ai Sal eventualmente pattuiti), che dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del beneficiario delle detrazioni, all’atto dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto.

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