Fisco

Sanzione amministrativa per hotel e b&b che non versano la tassa di soggiorno

Lo prevede il Dl Rilancio a beneficio dei gestori delle strutture ricettive. Da chiarire se possa essere applicato ai procedimenti in corso

di Annarita D’Ambrosio

Far ripartire il turismo passa anche dalle previsioni dell’art.180 del Dl Rilancio che depenalizza il mancato versamento della tassa di soggiorno. A richiamare l’applicazione della novità normativa , due giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale è stato nel corso dell'udienza preliminare l’avvocato Lorenzo Contrada, difensore dei gestori di due grossi hotel capitolini, per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato.

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito
Richiamato dunque l’articolo 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34 che istituisce, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il
seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ..... Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

Non più incaricato di pubblico servizio
A cambiare è la stessa definizione del responsabile della struttura ricettiva (sia essa dunque albergo o appartamento privato affittato come b&b o casa vacanze) definito responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno per il gestore, non agente riscossore o contabile della stessa. Non essendo un incaricato di pubblico servizio non gli si applica l’articolo 314 Codice penale secondo il quale «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi».

Il principio di specialità
La depenalizzazione introdotta va chiarito se possa riguardare procedimenti già in essere per il principio del “favor rei”, delle condizioni di miglior favore per l’imputato, in sintonia con l’articolo 15 e l’articolo 9 della legge 689 del 1981. Norma ampiamente discussa quella dell’articolo 9 che introduce il principio di specialità: «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale....»

L'udienza in cui l’articolo 180 Dl Rilancio è stata richiamato è stata rinviata al 2 luglio proprio per esaminare se l'obiezione della difesa abbia fondamento. La decisione è destinata ad avere importanti ripercussioni in decine di procedimenti penali in cui sono coinvolti gestori di strutture ricettive, dice il disposto, quindi non solo alberghiere ma anche di b&b e casa vacanze come detto.

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