Fisco

Covid-19 e ascensore: l’amministratore detta le regole sull’uso sicuro

L’uso va limitato a due persone se in presenza di grandi macchinari che consentano la distanza legale o uso singolo in caso di dimensioni limitate

di Luca Bridi

La grave crisi sanitaria dovuta al Covid 19 e la conseguente decretazione governativa e regionale hanno riproposto maggiormente all'attenzione degli condomini e dei terzi l'uso e la considerazione delle parti e degli spazi comuni condominiali. In tale contesto si è mossa anche la normativa regionale e, in particolar modo, l'ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell'11 aprile 2020 ha sancito il divieto degli assembramenti di più di due persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico come la Corte di cassazione civile, con la sentenza n. 28853 del 15 luglio 2009, conformandosi ad un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che le parti comuni di uno stabile condominiale debbono essere considerate luogo aperto al pubblico; in particolare, è parte comune condominiale l'ascensore; essa costituisce parte comune dell'edificio tanto che l'art. 1117 n. 3 del Codice Civile annovera espressamente detto impianto fra i beni e i servizi che si presumono comuni a tutti i condomini, salvo risulti diversamente dal titolo.

La sanificazione
Inoltre, tenendo conto che si tratta di spazio comune chiuso e non areato, dovrebbe essere sanificato in modo opportuno tramite la pulizia specifica delle tastiere, dei corrimano e, se non automatico, delle maniglie di apertura.

Non è escluso e, in alcune regioni, anzi obbligatorio, l'uso dei mezzi individuali di protezione (guanti e mascherina) per accedervi.

L’autonomia dell’amministratore
In tutte queste situazioni, è auspicabile l'intervento immediato ed autonomo dell'amministratore. Del resto, la salute pubblica e individuale, assurta a valore costituzionale nella Carta del 1948, ha ovviamente la predominanza su ogni aspetto e regolamento condominiale; pertanto si presuppone che l'adozione di provvedimenti urgenti (quale la sanificazione dell'impianto) possa essere effettuata dall'amministratore in base all'articolo 1130 Codice Civile, commi 2 e 3, senza il coinvolgimento dell'assemblea di condominio e salva eventuale successiva ratifica di particolari provvedimenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 1133 e 1135 Codice Civile, comma 2.

Infatti l'amministratore, avendo precisi obblighi di vigilanza, deve agire al fine preventivo di evitare contatti ravvicinati tra i condomini anche nell'ascensore condominiale; ad esempio, mediante avvisi affissi che avvertano dei rischi e ne prevedano l'uso per una sola persona a chiamata, sia condomino sia terzo (ad esempio, vettore di consegna merce alimentare o medicinali).

Il limite di utilizzo
Questo utilizzo limitato a due persone - se in presenza di grandi e moderni macchinari che consentano la distanza legale - o uso singolo (in caso di dimensioni limitate) dovrebbe sempre essere previsto con le dovute protezioni dei soggetti usufruenti.

In questi casi, trattandosi di spazi comuni elencati dall'art. 1117 Codice Civile, l'amministratore, che né è il custode per legge, deve prontamente intervenire o adoperarsi per prevenire comportamenti contra legem. Si ricorda che la violazione di tali disposizioni comporta la previsione del reato di cui all'art. 650 del Codice Penale, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”.

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