Fisco

Per ottenere i benefici prima casa è necessaria la residenza anagrafica

Prevale sempre questa sulla residenza civilistica, ovvero il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale»

di Giovanni Iaria

Legittima la decadenza dai benefici fiscali “prima casa” del soggetto che avendo acquistato una casa non trasferisce entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'acquisto la residenza anagrafica nel luogo dove si trova l'immobile, a nulla rilevando la residenza di fatto ossiala dimora abituale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 7352 del 17 marzo 2020.

I fatti
La vicenda esaminata parte dal ricorso proposto da una contribuente contro gli avvisi di liquidazione con i quali l'agenzia delle Entrate le aveva revocato le agevolazioni “prima casa” relative all'acquisto di un immobile e al mutuo per il mancato trasferimento residenza nel Comune dove era ubicato l'immobile acquistato.

Le pronunce precedenti
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale all'esito dell'appello promosso dall'agenzia delle Entrate, la quale osservava che era irrilevante, ai fini della decadenza dall'agevolazione “prima casa”, il mancato trasferimento “formale” della residenza presso l'immobile acquistato, avendo, nel caso di specie, la contribuente la propria residenza (e, cioè, la dimora abituale) nel Comune dove si trovava l'immobile e che sulla “residenza civilistica” non poteva prevalere la “residenza anagrafica” che il contribuente non poteva, fra l'altro, ottenere, come comunicato a quest'ultimo dall'ufficiale di Anagrafe del Comune.

Il ricorso alla Suprema Corte
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall'agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che come previsto dall'articolo 1 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986 per poter usufruire dell'agevolazione prima casa è necessario che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia già la propria residenza o, in alternativa, che lì si stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto, lo ha ritenuto fondato.

Le motivazioni
Accogliendo il ricorso, la Corte si è richiamata a quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui « la precedente residenza anagrafica (ovvero il precedente svolgimento di attività lavorativa) nel Comune dove si intende acquistare un immobile costituisce sempre presupposto necessario per il godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa».

Questo requisito, hanno concluso i giudici della Cassazione, può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, in quanto verificabile dall'Amministrazione Finanziaria presso il Comune dove si trova l'immobile, a nulla rilevando la residenza di fatto.

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