Fisco

Lavori pesanti con lo sconto in fattura o la cessione del credito

Si può cedere il credito derivante dalla detrazione alle ditte che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati, a eccezione di banche e intermediari finanziari.

di Marco Panzarella, Matteo Rezzonico

Per incoraggiare i condòmini a eseguire sulle parti comuni dell’edificio interventi di riqualificazione energetica e opere finalizzate a ridurre il rischio sismico, il Governo ha previsto la possibilità di poter cedere il credito derivante dalla detrazione alle ditte che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati, ad eccezione di banche e intermediari finanziari.

Nel caso in cui, però, i soggetti beneficiari appartengano alla cosiddetta “No Tax area”, essi potranno cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. Si tratta dei cosiddetti “incapienti”, ossia i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, e il reddito della sola abitazione principale e relative pertinenze; i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro; i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” di importo non superiore a 4.800 euro.

Il passaggio del bonus

La cessione del credito è comunque limitata all’ecobonus (detrazione dal 65, 70 o 75%) e al sismabonus (50, 75 o 85%), compreso l’incentivo che combina i due interventi(all’80 o 85%); mentre restano escluse le altre agevolazioni fiscali quali bonus facciate (90%), bonus ristrutturazioni (50%), bonus mobili (50%) e bonus verde (36%).

Il condomino che opta per la cessione del credito - qualora i dati della cessione non siano già stati indicati nella delibera che approva gli interventi - è tenuto a comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. Inoltre, deve indicare i propri dati, la denominazione e il codice fiscale del cessionario.

Il ruolo dell’amministratore consiste nel comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso. Deve quindi consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con cui ha eseguito la comunicazione alle Entrate.

Come spiega la stessa Agenzia, il credito ceduto, che è visibile nel “cassetto fiscale” del cessionario e può essere utilizzato soltanto dopo la relativa accettazione, diventa disponibile dal 10 marzo (dal 20 marzo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020) del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo (dal 20 marzo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020) del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. Può succedere che il cessionario a sua volta decida di cedere il credito che ha ricevuto: in questo caso deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che attribuirà il credito al nuovo cessionario.

La cessione del credito è possibile anche nei cosiddetti condomìni minimi, che non sono obbligati a nominare un “amministratore” ad hoc: in tal caso un condomino è incaricato di compiere gli adempimenti fiscali, con le stesse modalità e scadenze valide per gli amministratori.

Lo sconto in fattura

In alcuni casi, oltre al trasferimento del credito d’imposta, si può optare per uno sconto sui costi pari al valore del bonus fiscale cui si ha diritto. La legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio scorso, «unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello» che interessino le parti comuni degli edifici condominiali «con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare (…) per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo».

La possibilità dello sconto in fattura, che è stata abrogata per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle singole unità immobiliari, è quindi confermata per gli interventi che riguardino le parti comuni dello stabile, a patto però che il costo complessivo dei lavori ammonti ad almeno 200 mila euro.

La legge ha chiarito che per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono quegli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

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