Fisco

Risparmio energetico obbligatorio con burocrazia

di Luca De Stefani

Per il bonus facciate serve la comunicazione all’Enea nella sua forma più complessa ma anche una serie di requisiti legati ai lavori di risparmio energetico.

Il contribuente, anche se impresa, società o professionista, che nel 2020 effettua sulle facciate esterne di edifici di qualsiasi categoria catastale (non necessariamente abitazioni), «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, può beneficiare della nuova detrazione Irpef o Ires, cosiddetto «bonus facciate» del 90% (al posto del 65% dell’«ecobonus») ma solo se effettua tutti gli adempimenti previsti per l’«ecobonus». Quali, appunto, l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato e dell’Ape, oltre che l’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020, n. 2/E.

Il bonus spetta anche per la «sola pulitura o tinteggiatura esterna», quindi, anche per la manutenzione ordinaria. Se però i lavori di rifacimento della facciata non sono relativi alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano «interventi influenti dal punto di vista termico» (per esempio perché variano la trasmittanza termica), oppure interessano più del 10% «dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio» (con pareti verticali, pavimenti, tetti e infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno, ci sono requisiti speciali da soddisfare:
• quelli relativi all’Ape (attestato di prestazione energetica) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (cosiddetto decreto «requisiti minimi»);
• quelli dei valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 dell’allegato B al Dm 11 marzo 2008, come modificato dal Dm 26 gennaio 2010.

In questi casi si rende necessaria l’installazione di un «cappotto termico», le cui spese, sostenute nel 2020, sono detraibili al 90%, applicando il bonus facciate.

Anche se la norma istitutiva del bonus facciate non lo prevede (in quanto richiede solo il rispetto dei due decreti), secondo le Entrate il contribuente che effettua «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell’intonaco, deve effettuare gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus» (articoli 4 e 7 del decreto 19 febbraio 2007). Pertanto deve:
• acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri, eccetera) che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti (può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto);
• acquisire e conservare l’Ape da un tecnico non coinvolto nei lavori;
• inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (https://detrazionifiscali.enea.it), la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

La mancata effettuazione di questi adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.

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