Fisco

Sismabonus/1. Immobili demoliti e ricostruiti, bonus solo a intervento finito

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nella recente risposta n.5/2020 a un quesito di una società immobiliare

di Massimo Frontera - Edilizia e Territorio


Nel caso di un fabbricato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione promossa da un'impresa, la condizione per accedere all'agevolazione, da parte degli acquirenti della singola unità immobiliare è l'effettiva conclusione dei lavori dell'intero fabbricato. Sempre ai fini del godimento dello sgravio, in caso di anticipi e acconti già versati, la detrazione sarà consentita solo nell'anno in cui sia stato registrato il preliminare di vendita.

Ma se «a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito».

Sono queste le indicazioni arrivate dall' Agenzia delle Entrate con la risposta n.5/2020 ad alcuni quesiti di una impresa che ha promosso un intervento di demolizione e ricostruzione con cessione sul mercato delle singole unità immobiliari realizzate.

Nella stessa risposta, l'Agenzia, ammette l'agevolazione «anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione».

Pertanto, secondo l'interpretazione proposta dall'impresa che ha posto il quesito, è necessario che il provvedimento abilitativo dei lavori si riferisca ad interventi di "ristrutturazione edilizia", come definiti dal testo unico dell'Edilizia, che non ammettono la variazione di volumetria rispetto all'edificio originario.

La risposta n. 5/2020 dell'Agenzia delle Entrate

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