Fisco

Sconto in fattura, tassazione con F24 di anno in anno

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Il decreto crescita (articolo 10) ha previsto anche una terza possibilità, limitata al bonus per riqualificazione energetica e al “sisma-bonus”: lo “sconto in fattura”.

In questo caso, la originaria detrazione si “trasforma” – necessariamente per lo stesso ammontare - in un minor corrispettivo per il committente e in un credito d’imposta da usare solo in compensazione (o, eventualmente da cedere a sua volta) per il prestatore.

Per l’impresa committente dei lavori torna il problema (già visto per la cessione del credito) della contabilizzazione di un componente positivo, atteso che, come anticipato, a nostro avviso il costo va rilevato (e dedotto) integralmente. E anche qui si pone il problema del trattamento fiscale di questa posta.

Crediamo si debba partire dallo stesso concetto: il fornitore (del bene o del servizio) assoggetta interamente il ricavo a imposizione, per cui il committente/acquirente deve poter considerare il costo al lordo dello “sconto”, senza “sopravvenienze” imponibili.

L’originaria detrazione d’imposta – da cui scaturisce “lo sconto” – è un beneficio che è “a valle” dell’imponibile, per cui la sua “trasformazione” in un minor corrispettivo dovrebbe permanere un fenomeno fiscalmente irrilevante.

Per l’impresa che riconosce lo sconto al cliente va, invece, esaminata la competenza del ricavo, in particolare nei regimi di cassa. Se per il fornitore in contabilità ordinaria la competenza è dettata dal perfezionamento della cessione o della prestazione del servizio, chi ragiona “per cassa” potrebbe obiettare che l’introito avviene in modo frazionato nel tempo e cercare di tassare una parte del provento (pari allo sconto) a mano a mano che viene compensato in F24.

Infatti, una prima parte del corrispettivo viene incassata direttamente dal cliente, mentre la parte restante viene “incassata” in cinque anni compensando il credito d’imposta riconosciuto dal legislatore.

Vedremo cosa dirà l’agenzia delle Entrate. Diversamente, il soggetto in semplificata che ha optato per il metodo “delle registrazioni Iva” dovrebbe rendere imponibile l’intero importo al momento dell’inserimento nei registri della fattura di vendita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©