Fisco

Imprese e condominio, il credito fiscale ceduto va in fattura

di Andrea Cartosio


L'articolo 14 del Dl 4 giugno 2013, n. 63 disciplina, tra l'altro, la cessione del credito fiscale corrispondente alla detrazione spettante per il contribuente qualora sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edificio o sulle singole unità immobiliari.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia con l'interpello n. 309 del 24 luglio 2019 riguardante la cessione del credito fiscale generata da un intervento di Ecobonus 2018.
L'amministrazione finanziaria, attraverso la risposta fornita con l'interpello, chiarisce ulteriormente due concetti importanti in materia, il primo relativo alla determinazione della base imponibile della fattura, il secondo circa le modalità di pagamento che potrà adottare il contribuente al fine di effettuare il saldo dei lavori.
Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d'imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Al fine di definire la base imponibile della fattura relativa alla fornitura di beni e servizi, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), si rileva che la stessa è formata dal complessivo ammontare del corrispettivo dovuto al cedente o prestatore secondo quanto pattuito in sede di stipula contrattuale, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
In estrema sintesi, la base imponibile delle cessioni dovrà essere comprensiva dei corrispettivi dovuti dal cedente, pertanto, anche dell'importo relativo al credito fiscale ceduto al cedente-fornitore. Ciò significa che ai fini della fatturazione l'importo del credito ceduto non potrà essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni.
L'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad esprimersi su un altro aspetto, talvolta spinoso, in materia di cessione del credito fiscale ovvero le modalità che il contribuente deve adottare per adempiere all'obbligazione sorta nei confronti del prestatore d'opera qualora vi sia cessione di credito fiscale.
Occorre precisare che le persone fisiche, gli enti e i soggetti non titolari di reddito d'impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l'altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi all'agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico e potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell'ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

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