Fisco

Fine lavori comunicata tardi all’Enea, la detrazione rimane

di Massimo Romeo

Il ritardo da parte del contribuente nella trasmissione della comunicazione di fine lavori all’Enea non può di per sé comportare la perdita della detrazione. Il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negato in radice per il ritardo in un adempimento di natura formale, in quanto esso è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa . Questo uno dei princìpi emergenti dalla sentenza della Ctr Lombardia 3343/2019 del 9 agosto 2019.

I contribuenti avevano comunque provveduto a consegnare la documentazione integrativa richiesta a suo tempo dall’ Agenzia delle Entrate (ricevuta della comunicazione all’ Enea e asseverazione del tecnico abilitato) ma l’Agenzia aveva inviato comunque un avviso di accertamento.

I giudici regionali, pur avendo constatato dagli atti di causa che tra la data di fine lavori e la prescritta comunicazione erano decorsi più di novanta giorni ( luglio-ottobre) affermano il carattere ordinatorio e non perentorio di tale adempimento, legittimando il diritto dei contribuenti al beneficio fiscale.

Del resto, in tema di bonus per interventi di riqualificazione energetica sembra essersi formato un orientamento a favore del suo riconoscimento anche in caso di tardiva comunicazione di fine lavori all’Enea , in ossequio al principio di matrice eurounionale della “prevalenza della sostanza sulla forma” .

I giudici milanesi si erano già espressi in tal senso in più occasioni.

Già con le sentenze 2181/2018 e 5330/2018 la Ctr affermava che «deve essere riconosciuto il beneficio fiscale per le spese di riqualificazione energetica richiesto dal contribuente nelle ipotesi di tardivo invio della prescritta documentazione all’Enea , in quanto non può esserne pregiudicata la deduzione laddove il contribuente dimostri l’esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute»; con la sentenza 1819/2019, poi, la stessa Ctr stabiliva che «il termine previsto per la comunicazione all’Enea non è perentorio e pertanto il ritardo può solamente determinare l’applicazione di una sanzione amministrativa e non il disconoscimento dell’agevolazione».

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