Fisco

Incognita fotovoltaico per il nuovo meccanismo

di Luca De Stefani

Nel nuovo modello Ccire (software Comunicazione cessione crediti ), da inviare alle Entrate per comunicare le cessioni dei crediti o gli «sconti in fattura» per le detrazioni Irpef o Ires, generate da interventi su singole unità immobiliari (antisismici o sul risparmio energetico), non è possibile comunicare gli sconti in fattura per l’ecobonus «non qualificato», come ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici. Il dubbio deriva dal fatto che, in un paragrafo delle istruzioni al modello, viene detto che gli sconti in fattura sono possibili «per tutti gli interventi indicati nel modello» stesso, quindi, anche per l’installazione di impianti fotovoltaici (ecobonus «non qualificato»). In realtà, la norma prevede che questo trasferimento del bonus al fornitore o ad altri soggetti sia possibile solo con la cessione del credito.

Il modello dovrà essere presentato dal 16 ottobre al 28 febbraio 2020 per le cessioni delle spese sostenute nel 2019 e per gli sconti in fattura accettati dai fornitori, per le spese dal 1° maggio 2019 a fine anno. Dal 1° maggio 2019, tutti i contribuenti, al posto di detrarre l’agevolazione, nel modello Redditi o 730, in dieci anni (cinque anni, per tutti gli interventi antisismici, tranne quelli dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 63/13), possono richiedere al «fornitore che ha effettuato gli interventi» (previa accettazione di quest’ultimo) uno «sconto sul corrispettivo dovuto» (compensabile da questi in F24 in 5 anni), per un importo «di pari ammontare» delle detrazioni fiscali (senza alcuna riduzione del valore del credito) per gli interventi:

sul risparmio energetico qualificato, agevolati con le detrazioni Irpef o Ires del 50, 65%, 70 e del 75%;

su parti comuni di condomìni, finalizzati insieme alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, detraibili all’80 o all’85%, non presenta il Ccire ma una comunicazione fatta dall’amministratore di condominio);

antisismici previsti dall’articolo 16, Dl 63/13 (punti 12-16 del Ccire se su singole unità immobiliari).

Rispetto alla cessione del credito (non alla pari, ma con eventuali sconti sul prezzo di cessione), lo «sconto in fattura» è possibile anche per le misure antisismiche realizzate su costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, detraibili Irpef o Ires al 50% (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/13; punto 12 del Ccire) e quelle antisismiche detraibili al 70% o all’80% (articolo 16, comma 1-quater; punti 13 e 14 del Ccire).

Per gli interventi sul risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, la norma consente solo la cessione del relativo credito e non lo «sconto in fattura» (articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge 34/19), ma le istruzioni al modello Ccire dicono che «l’opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi indicati nel modello» stesso, quindi, anche per quelli indicati nel punto 11 del modello (ecobonus «non qualificato»), come ad esempio gli impianti per il fotovoltaico.

Anche nella lista degli interventi agevolati con lo sconto in fattura riportata nel modello, non vengono esclusi questi crediti dalla possibilità di sconto.

Queste due indicazioni, però, devono considerarsi integrate dalle istruzioni stesse, quando precisano che «solo per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del Dl 63/13, il contribuente, in luogo delle detrazione, può scegliere tra la cessione del credito e il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore». Si ritiene che questa precisazione sia sufficiente per escludere dallo sconto in fattura l’ecobonus «non qualificato».

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