Fisco

La Cassazione apre sul bonus energetico alle immobiliari ma l’Agenzia chiude sugli immobili merce

di Giorgio Gavelli

Nel contenzioso che da anni pone a confronto l’amministrazione finanziaria e le società immobiliari in merito alla legittimità della detrazione d’imposta del 55%-65% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti (legge n. 296/2006) su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente, irrompe la Cassazione, che con una serie di sentenze (tra cui la n. 19815 e la n.19816 depositate il 23 luglio scorso) accoglie la tesi favorevole ai contribuenti.

L’articolo 2 del Dm 19 luglio 2007 - attuativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti della Finanziaria 2007 – riconosce il bonus ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza ulteriori specificazioni, per gli interventi realizzati su edifici e unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, con l’unica precisazione che, in presenza di contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Sorprendentemente, l’Agenzia ha sempre negato la detrazione alle imprese che eseguono i lavori previsti su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente, o perché locati (risoluzione n. 340/E/2008) o perché costruiti per la vendita (risoluzione n. 303/E/2008), nonostante l’opinione contraria diffusa in dottrina (norma di comportamento Adc n. 184/2012), e l’orientamento maggioritario delle Commissioni di merito (da ultimo: Ctr Lombardia n. 1782/21/2019 e 1819/11/2019).

La Suprema corte rigetta tutte le osservazioni dell’avvocatura: non vi è alcuno spazio per una presunta “interpretazione sistematica” volta a premiare i soli utilizzatori degli immobili, stante una interpretazione letterale molto chiara che non presenta alcuna limitazione soggettiva od oggettiva e che verrebbe indebitamente indebolita seguendo la tesi delle Entrate. Anzi, la deroga prevista per gli immobili in leasing rafforza la conclusione raggiunta. E non ottiene alcun risultato anche il riferimento alla giurisprudenza della Corte (sentenze n. 12466/2015 e n. 25568/2015) secondo cui il bonus per i lavori di recupero edilizio di cui all’attuale articolo 16-bis Tuir (che spetta solo per gli immobili non strumentali e non merce: circolare n. 57/1998) non è applicabile alle immobiliari di locazione. Si tratta, infatti, di una differente agevolazione, riservata ai soggetti Irpef e con una ratio ben diversa da quella del bonus sulla riqualificazione energetica, come emerge dalle relative disposizioni attuative.

Via libera, quindi, alla fruizione del bonus a fronte di lavori “verdi” eseguiti sull’immobile concesso in locazione, contrariamente a quanto sostenuto dalle Entrate con la risposta ad interpello n. 95/2019. Le sentenze del 23 luglio non si occupano direttamente dell’altra categoria di immobili a cui l’agevolazione è stata negata dall’Agenzia, vale a dire gli immobili merce, ossia quelli costruiti per la vendita ( risposta ad interpello n. 313/2019, curiosamente diffusa il 24 luglio 2019 , il giorno dopo il deposito in Cassazione delle sentenze sugli immobili locati). Ma, poichè i principi esposti sembrano pienamente applicabili anche a tale ipotesi si attende che l’Agenzia tragga le opportune conseguenze.

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