Fisco

I lavori anti-barriere architettoniche con Iva al 4%

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria per la quale si prevede, generalmente, l’Iva del 10%; tuttavia, la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4 per cento. Le Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica 18 di ieri, hanno fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota Iva da applicare ad alcune operazioni con particolare riguardo a quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, l’istante chiedeva di conoscere l’Iva da applicare alle seguenti fattispecie:

1) installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa;

2) interventi di modifica degli impianti per il miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote;

3) esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza;

4) canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne.

Con riferimento ai punti 1) e 2) l’istante sosteneva di poter applicare l’aliquota del 4% nel caso di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al conseguimento della massima accessibilità possibile. È il caso, ad esempio, di un intervento di progettazione e installazione di un ascensore in un edificio che ne sia privo oppure quando si smantella un ascensore non accessibile o difficilmente accessibile alle persone con sedie a rotelle e se ne installa uno completamente accessibile alle persone con disabilità.

La risposta dell’Agenzia è conforme alla soluzione prospettata dal contribuente. Infatti, nel caso di eliminazione di barriere architettoniche, trova applicazione il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui sono soggette all’aliquota Iva del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Nel caso, invece, di generico intervento di manutenzione straordinaria, trovano applicazione le regole secondo cui l’Iva si applica al 10%, anche sul valore dei beni significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera. In sostanza, la finalità dell’intervento (l’eliminazione delle barriere architettoniche) prevale sul resto. Confermata l’aliquota del 10%, suggerita dal contribuente, per i servizi accessori erogati in dipendenza di un contratto di manutenzione, finalizzati a integrare o mantenere in efficienza gli impianti di sollevamento e gli ascensori esistenti.

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