Fisco

«Successiva cessione» a maglie larghe

di L. D. S.

Per la cessione del credito d’imposta sulle detrazioni per il risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ai «fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi», applicabile dallo scorso 30 giugno, il fornitore dell’intervento, se cessionario del primo trasferimento, a sua volta, ha la «facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi», con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (articolo 10, comma 3-ter, del Dl 63/2013).

Questi termini sono stati utilizzati anche per lo sconto sul prezzo, ai sensi degli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, cioè per il «contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione». In questo caso, infatti, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di «cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi», con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Per tutte le «cessioni» previste dei crediti generati dagli interventi per il risparmio energetico «qualificato» e dagli interventi antisismici, la norma, dopo aver definito i primi cessionari (i «fornitori» e gli «altri soggetti privati», oltre che, a volte, per gli incapienti, gli «istituti di credito e intermediari finanziari»), ha sempre detto che questi ultimi hanno la «facoltà di successiva cessione del credito», senza specificare le caratteristiche di questi secondi cessionari.

La circolare 23 luglio 2018, n. 17/E, ha chiarito che le stesse limitazioni soggettive dei cessionari per la prima cessione devono applicarsi anche per la seconda cessione. Lo ha fatto sia per la definizione degli «altri soggetti privati», per i quali il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva, sia per la possibilità, in alcuni casi, per gli incapienti di cedere a banche. Quindi, si ritiene che in questi casi, le limitazioni soggettive dei primi cessionari debbano valere, in generale, anche per i secondi cessionari.

Invece, per la cessione del credito generato dalla detrazione Irpef del 50% sugli interventi per il risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir (articolo 10, comma 3-ter, Dl 63/2013) e per il «contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione» (articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), è stata usata una formulazione differente per definire la seconda cessione. Invece, di dire genericamente che il primo cessionario ha la «facoltà di successiva cessione del credito», è stato detto che il fornitore, che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di «cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi» e non a istituti di credito e ad intermediari finanziari. Sembra, quindi, che questi «fornitori di beni e servizi» del fornitore possano anche essere scollegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, quindi, possano essere anche il commercialista o i fornitori di utenze del fornitore (comunque, non gli «istituti di credito» e gli «intermediari finanziari»).

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