Fisco

L’«illuminazione fiscale» del condominio

di Anna Nicola

Il 2019 ci riserva alcune sorprese, tra cui la tassazione dell'illuminazione del condominio
Viene infatti sul piano fattuale (si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 5 dicembre scorso ) eliminata l'imposta del 10% sancita fino a ieri per le scale, gli ascensori ed i cancelli dell'edificio, in quanto l'Agenzia delle Entrate dispone che sia ad aliquota piena.
I soggetti coinvolti sono quindi coloro che abitano, con appartamento prima casa, in stabili con più unità abitative, per quanto concerne il servizio di detti beni comuni.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito in una recente nota (n.3/2018 del 4 dicembre 2018), che non è applicabile ai condomini di natura prevalentemente residenziale l'agevolazione prevista al punto 103 della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72 per l'energia elettrica per uso domestico.
Si tratta in realtà di importo più che raddoppiato se si considera che dal precedente 10% si arriva a oggi alla previsione del 22%
L'Agenzia delle Entrate richiama il numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 dove viene indicato che l'applicazione dell'aliquota al 10% vale per le forniture elettriche “per uso domestico”, richiamando la circolare 273/E del 23 novembre 1998 secondo la quale «l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari».
L'osservazione conclusiva è la seguente: <<…ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che nel condominio la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi), e che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata anch'essa direttamente allo stesso condominio. Con riferimento al quesito posto dall'Associazione istante, quindi, si ritiene che le parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico previsto dalla citata norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la propria abitazione>>. Volendo esprimersi in altro modo, è come se il condomino sotto il profilo fiscale non fosse proprietario dei beni comuni, circostanza assolutamente smentita in ambito civilistico dove da sempre si afferma la comproprietà delle parti indicate dall'art. 1117 c.c. in modo esemplificativo.
Si ricorda che questo aumento Iva si affianca a un'altra operazione necessitata sul piano europeo
Si sta facendo riferimento alle spese necessarie a mantenere l'infrastruttura tecnologica che porta l'energia elettrica fino alle nostre case e uffici. In applicazione di disposizione europea, l'Autorità italiana sull'Energia ha stabilito di suddividere una parte degli oneri di sistema non pagati dai clienti morosi sui soggetti “virtuosi”. Si tratta di principio non corretto se si considera che chi è in regola con i pagamenti va a corrispondere allo Stato quanto non versato da altri.

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